Adozioni Internazionali
Lo Studio Legale Campagnolo da anni opera con successo nel campo delle adozioni internazionali, godendo, in modo particolare, di un canale preferenziale per quanto riguarda le adozioni localizzate in Bulgaria.
Innanzitutto occorre premettere che l’adozione internazionale consiste nell’adozione di un minore, di cittadinanza non italiana, dichiarato adottabile dalle competenti autorità del Paese estero di cui egli è cittadino.
Infatti, nell’adozione internazionale, spetta allo stato di origine del bambino dichiararne lo stato di abbandono e l’adottabilità, dopo aver accertato che non gli sia possibile crescere all’interno del suo paese natio, oltre che dopo avere verificato che la famiglia naturale sia pienamente consapevole dell’adozione e degli effetti da essa derivanti.
L’adozione viene perciò fatta nel paese di origine del minore, davanti alle autorità e secondo le leggi nazionali ed internazionali ivi vigenti, mentre i Tribunali italiani verranno coinvolti unicamente per il rilascio del cosiddetto decreto di idoneità a tale tipo di adozione.
Al fine di ottenere il rilascio di tale decreto, sarà necessario seguire delle procedure particolari e rispettare una serie di requisiti, entrambi stabiliti dalle leggi italiane ed internazionali, mentre in caso contrario l’adozione straniera non sarà ritenuta valida.
Il principale strumento sul quale si basano le procedure per l’adozione internazionale è la Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, che l’Italia ha ratificato con la legge 476/1998 e le cui norme sono andate a modificare la legge 184/1983, la quale, così come modificata dalla legge 149/2001, rappresenta il riferimento nazionale sul tema.
In base alle previsioni di tali testi normativi, l’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o anche per un numero inferiore di anni, nel caso in cui essi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni e ciò sia accertato dal Tribunale per i Minorenni.
Inoltre, tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto, l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore e in ogni caso non sarà preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.
Da ultimo, gli aspiranti genitori adottivi devono essere idonei ad educare ed istruire i minori che intendono adottare, oltre ad essere in grado di mantenerli da un punto di vista economico.
Solo nel caso in cui i coniugi siano in possesso di tali requisiti, sarà possibile rivolgersi al Tribunale per i Minorenni del distretto di residenza al fine di chiedere di dichiarare la loro idoneità all’adozione.
Naturalmente, in seguito alla presentazione di tale richiesta, i servizi degli Enti locali daranno il via ad un’indagine sulla famiglia, valutandone le potenzialità genitoriali e raccogliendo informazioni in merito alla loro storia personale, familiare e sociale.
Solo al termine di tale indagine, i Servizi compileranno una relazione per il Tribunale dei Minori, il quale, sulla base dell’esito della stessa, deciderà circa il conseguente rilascio del decreto di idoneità.
Una volta in possesso di tale decreto, la coppia dovrà rivolgersi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, il quale autorizzerà l’ingresso del bambino adottato in Italia e la sua permanenza, dopo aver certificato che l’adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione de L’Aja.
Solo al termine di questa complessa procedura, della quale lo Studio Legale Campagnolo si è occupato in molteplici occasioni, il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore potrà procedere con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Come anticipato, lo Studio Legale Campagnolo, in forza della propria collaborazione con alcuni avvocati bulgari, può vantare una notevole esperienza nel campo delle adozioni realizzate in Bulgaria, anche e soprattutto nel caso in cui uno degli adottanti sia cittadino bulgaro.
In merito a quanto detto, dunque, si allega un breve vademecum utile alla finalizzazione di tale procedura.
Documenti necessari per l’adozione da parte di un cittadino bulgaro
- Domanda di adozione
- Autorizzazione per l’adozione in base alla residenza dell’adottante
- Documento che l’adottante non è stato sospeso di potestà genitoriale
- Report dei servizi sociali
- Documento di stato fisico e psichico, mancanza di malattie virali, tubercolosi, HIV
- Certificato penale e certificato di carichi pendenti
- Documento di redditi dell’adottante e del coniuge, anche se non adottante
- Certificato di nascita dell’adottante
- Copia carta d’identità e Codice Fiscale
- Dichiarazione che il bambino non sarà sottoposto agli sperimenti medici e non saranno donate parti del corpo
- Certificato dell’Agenzi delle Entrate della Bulgaria che non ci sono imposte non pagate
- Dichiarazione che il figlio non sarà adottato una seconda volta
- Documento di proprietà o affitto dell’immobile
- Documento di matrimonio
- Dichiarazione di voler collaborare con l’Agenzia Sociale durante la crescita del figlio e che sarà resa informazione per la crescita ogni sei mesi durante i primi due anni dopo l’adozione
- Autorizzazione per l’adozione del Ministero della giustizia
- Contributo unificato
- Ricorso di adozione
Tutti i documenti verranno presentati in originale e in fotocopia, corredati di traduzione legalizzata con postilla da un traduttore giurato.
Entro tre mesi dalla notifica della domanda, la Direzione sociale procederà alla verifica dello stato di idoneità dell’adottante, prorogabile per una sola volta di due mesi.
Si svolgeranno minimo tre incontri con l’adottante e minimo una visita nella casa dell’adottante dove crescerà il bambino e si terrà minimo un incontro con i membri della famiglia
Verrà redatta una relazione sociale e l’adottante verrà iscritto al registro delle adozioni.
Verrà rilasciata un’autorizzazione dal Ministero della Giustizia, dopo la stipula di un contratto con un Ente autorizzato e il rilascio di una procura speciale.
L’iter
- Documenti necessari
- Relazione sociale
- Iscrizione al Registri degli adottanti del Ministero della Giustizia
- Ricevimento di una proposta (un figlio da adottare)
- Visita in Bulgaria- entro 2 mesi dalla proposta, con la durata non inferiore a 5 giorni
- Accettazione della proposta
- Autorizzazione per l’adozione del Consiglio di adozione presso il Ministero della giustizia
- Segue rilascio di nuovi documenti per lo stato fisico e psichico e nuovi certificati penali(aggiornati) e Autorizzazione da parte del Ministro della giustizia entro 3 giorni dall’accettazione della proposta.
- Start up della pratica civile al Tribunale per l’adozione- entro 10 gg dal rilascio dell’Autorizzazione del Ministro
- Pratica civile- entro 14 giorni. viene fissata l’udienza al Tribunale . Entro 14 giorni , verificati i documenti e l’autorizzazione, il Tribunale si pronuncia con sentenza. La sentenza passa in giudicato entro 7 giorni.