La Cassazione ritorna sul concetto di indipendenza economica
Nota alle ordinanze Cassazione 9 agosto 2021 n. 22499 e n. 22537
Con due recentissime ordinanze, n. 9 agosto 2021 n. 22499 e 22537, la Suprema Corte di Cassazione ritorna sul tormentato concetto d’indipendenza economica quale criterio di commisurazione dell’assegno divorzile.
Nonostante la chiarezza dell’art. 5, 6° comma della legge n. 898 del 1 dicembre 1970, riformulato nel 1987 con la legge n. 74, il quale attribuisce al Giudice il potere di effettuare, al momento del divorzio, una redistribuzione della ricchezza fra i coniugi a favore del più debole, la Cassazione ha, mutati i tempi e le circostanze socio – economiche, già sentito il bisogno d’intervenire con una pronuncia a Sezioni Unite, la n. 18287/2018.
In base ai nuovi criteri indicati in sentenza dalla Suprema Corte, nella determinazione dell’assegno divorzile occorre guardare non più al tenore di vita, bensì effettuare una valutazione della complessiva situazione patrimoniale – reddituale, che tenga conto anche del contributo fornito dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio comune in circostanza di matrimonio.
Nella determinazione dell’ assegno di divorzio si deve tenere dunque conto della funzione non solo assistenziale, ma anche perequativa e compensativa di quest’ultimo.
Così, se con ordinanza Cass. Civ., Sez. VI – 1, 11 agosto 2021, n. 22738 , la Suprema Corte ribadisce comunque la funzione assistenziale dell’assegno divorzile, è ormai chiaro, dalle ordinanze n. 22499/2021 e 22537/2021 il superamento del concetto del tenore di vita del coniuge quale criterio di commisurazione dello stesso, preferendogli il criterio del contributo apportato alla formazione del patrimonio comune ovvero a quello dell’ ex coniuge, cui si aggiunge la considerazione, secondo le circostanze concrete, dell’eventuale rinuncia di uno dei due coniugi alle proprie legittime aspirazioni lavorative e dunque, di conseguenza, reddituali, seguendo in questo l’orientamento già condiviso dalla 9 ° sezione civile del Tribunale di Milano.
In conclusione, il riconoscimento dell’assegno divorzile alla parte debole del rapporto deve scandagliare le scelte pregresse della coppia, in circostanza di matrimonio, per quanto riguarda il regime patrimoniale, va calcolato in concreto sulla base del contributo dell’ ex coniuge alla vita familiare, e non deve più essere messo in relazione al tenore di vita pregresso. Il tutto in considerazione della centralità del contributo dell’ex coniuge alla vita familiare, nonché della natura compensativa e perequativa dell’assegno.
Avvocato Roberto Campagnolo