In tema di Divorzio

Il divorzio viene trattato dall’Avvocato Roberto Campagnolo e dai Suoi collaboratori, avvocati esperti in diritto di famiglia, con l’attenzione alla persona e la delicatezza che la materia richiede, cosicchè i diritti dei coniugi siano fatti valere adeguatamente, e si giunga prontamente ad una composizione della controversia e/o ad una celere definizione giudiziaria della stessa, con il minore trauma possibile, specie in presenza di figli minori.

Ci si può rivolgere allo Studio Legale Campagnolo Milano, per avere un parere legale da un avvocato divorzista di grande esperienza.

DEFINIZIONE DI DIVORZIO

Il divorzio è l’istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita.

Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.

TIPOLOGIE DI DIVORZIO

Divorzio congiunto: quando c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni relative allo scioglimento del matrimonio (economiche e relative all’affidamento dei figli). In questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi.

Divorzio giudiziale: quando non c’è accordo sulle condizioni relative allo scioglimento del matrimonio. In questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge.

Divorzio breve: il divorzio potrà essere richiesto dopo 12 mesi dalla separazione giudiziale e dopo 6 mesi dalla separazione consensuale dei coniugi. La separazione decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del Tribunale. Dal provvedimento de Presidente del Tribunale che autorizza i coniugi a vivere separati si scioglie la comunione dei beni tra i coniugi.

Divorzio immediato (lampo): Si può chiedere immediatamente il divorzio (senza attendere la separazione e i tempi richiesti dalla legge) quando uno dei coniugi è straniero ed ha contratto matrimonio anche all’estero.

Come esempio viene illustrata la procedura del divorzio rapido all’estero in Romania.

Perché l’istanza venga accolta è obbligatorio avere la residenza in Romania: per quanto attiene a tale requisito potrebbe occuparsene direttamente lo studio, intervenendo per l’espletamento delle pratiche occorrenti, ivi inclusa la conclusione del contratto di locazione dell’immobile.

Oltre al certificato di residenza, bisogna allegare la carta d’identità, la tessera sanitaria, il certificato di matrimonio e di nascita di eventuali figli, tutto ciò debitamente tradotto nella lingua romena.

Non è assolutamente obbligatoria la permanenza in Romania durante tutta la fase processuale; è sufficiente che i coniugi si rechino nel paese estero due volte in tutto:

–       per firmare i documenti della residenza e del contratto d’affitto;

–       per assistere alla causa definitiva, che sancisce la fine del contratto matrimoniale.

La richiesta di divorzio verrà inoltrata direttamente dallo studio al tribunale civile di zona trascorsi due mesi circa dal trasferimento della residenza; la data dell’udienza per la comparizione personale delle parti avviene di norma dopo 60 giorni.

Una volta concluso il processo, la sentenza verrà notificata allo Studio entro 30 giorni; tale documentazione verrà tradotta in italiano e spedita ai coniugi che dovranno presentarla presso gli uffici competenti per le formalità di trascrizione.

MOTIVI DI DIVORZIO

  • La separazione dei coniugi protratta per il tempo richiesto dalla legge
  • La condanna penale di particolare gravità o in danno del coniuge o dei figli
  • La mancata consumazione del matrimonio
  • La rettificazione del sesso di uno dei coniugi.

ITER DEL DIVORZIO

Divorzio Giudiziale
Lo scioglimento del vincolo matrimoniale può essere richiesto da uno dei coniugi, anche se l’altro coniuge non è d’accordo.
Il procedimento cd. in contenzioso (per la mancanza di accordo dei coniugi) si svolge innanzi al Presidente del Tribunale del luogo in cui il secondo coniuge ha la propria residenza o il proprio domicilio; nel caso in cui il secondo coniuge sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda di divorzio si presenta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del coniuge richiedente.
Nel ricorso si deve indicare l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.
Se il coniuge richiedente è residente all’estero, è competente qualunque Tribunale.
Ciascun coniuge deve essere assistito dal proprio difensore.
Alla prima udienza il Presidente del Tribunale tenta la conciliazione e accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita. Il Presidente emana quindi un’ordinanza con i provvedimenti temporanei e urgenti necessari per regolamentare gli aspetti patrimoniali e che interessano i figli nella pendenza del procedimento.

Il Presidente nomina un Giudice Istruttore e fissa la data della relativa udienza innanzi a quest’ultimo. Il procedimento prosegue poi come un processo ordinario, con la fissazione di altre udienze. Se il procedimento comporta una lunga fase istruttoria, vale a dire un lungo periodo di acquisizione delle prove (testimoni, perizie, ecc.), il Tribunale emana una sentenza provvisoria, che intanto consenta ai coniugi di riottenere lo stato libero.

A domanda congiunta
Lo scioglimento del vincolo matrimoniale può essere richiesto da entrambi i coniugi. Come nel divorzio contenzioso, anche in questo caso i coniugi devono farsi assistere in giudizio da un difensore che, tuttavia, può essere unico per entrambi.
Il procedimento si svolge innanzi al Tribunale in camera di consiglio, ossia con una procedura molto più snella del divorzio in contenzioso.
In questo caso tutto si esaurisce in una sola udienza innanzi al Tribunale in camera di consiglio: l’udienza è fissata dal Presidente del Tribunale dopo aver letto il ricorso. All’udienza il Tribunale tenta la conciliazione e accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita. Quindi il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio ed emette la sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale (o di cessazione degli effetti civili, in caso di matrimonio concordatario).
L’iter del divorzio a domanda congiunta è quindi più veloce e più semplice dell’iter del divorzio giudiziale.

CONSEGUENZE DEL DIVORZIO

La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti:

  1. in caso di matrimonio civile, si ha lo scioglimento del vincolo matrimoniale; in caso di matrimonio religioso, si verifica la cessazione degli effetti civili (permane, invece, il vincolo indissolubile sul piano del sacramento religioso);
  2. la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio dopo il matrimonio (può tuttavia mantenerlo se ne fa espressa richiesta e il Giudice riconosce la sussistenza di un interesse della donna o dei figli meritevole di tutela);
  3. fintantoché il coniuge economicamente meno abbiente non passi a nuove nozze, il Giudice può disporre che l’altro coniuge sia tenuto a corrispondere un assegno periodico (detto “assegno divorzile”): l’importo è quantificato in base alle condizioni e ai redditi di entrambi i coniugi, anche in rapporto alla durata del matrimonio
  4. Il giudice dispone che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità (redditi e/o patrimonio) al mantenimento dei figli anche una volta ottenuto il divorzio, tenuto conto delle esigenze di vita della prole e del contesto sociale e familiare cui appartengono.
  5. viene decisa la destinazione della casa coniugale e degli altri beni di proprietà;
  6. i figli minorenni vengono affidati a uno dei coniugi, con obbligo per l’altro di versare un assegno di mantenimento della prole, o a entrambi congiuntamente (cd. “affidamento condiviso:
  7. ciascuno dei coniugi perde i diritti successori nei confronti dell’altro;
  8. se la sentenza di divorzio ha riconosciuto a un coniuge il diritto all’assegno di mantenimento, tale coniuge ha diritto anche alla pensione di reversibilitàdell’ex coniuge defunto (o a una sua quota), a condizione che nel frattempo il coniuge superstite non si sia risposato.
  9. Se uno dei coniugi matura il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) prima che sia pronunciata la sentenza di divorzio, l’altro coniuge ha diritto a una parte di tale importo.

Focus à l’Assegno divorzile

Al termine del rito può essere fissato l’assegno divorzile, ossia una somma di denaro corrisposta per compensare il danno morale e materiale della separazione e per contribuire a mantenere il coniuge più debole.

L’assegno divorzile consiste dunque in una contribuzione economica con funzione sostanzialmente assistenziale che, ove ritenuta opportuna dal Giudice, deve essere versata periodicamente all’ex coniuge.

Si tratta di un diritto di credito imprescrittibile, irrinunciabile e indisponibile che un ex coniuge vanta nei confronti dell’altro, fino al momento in cui il beneficiario stesso passi a nuove nozze oppure l’obbligato muoia o fallisca.

A norma dal dettato dell’art. 5, comma 6, della Legge sul Divorzio, l’assegno divorzile è dovuto a favore del coniuge sprovvisto dei mezzi adeguati per far fronte alle proprie esigenze.

Nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione di uno dei due coniugi, si deve tener conto, tra l’altro:

da un lato, dell’impossibilità di procurarseli per motivi di salute o per la difficoltà di “spendere” la propria qualificazione personale nel mercato del lavoro in quel dato momento storico e contesto sociale e,

dall’altro lato, l’eventuale protrarsi di una convivenza more uxorio, dalla quale derivi un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge più debole.

Recente innovazione giurisprudenziale

Dopo l’innovativa sentenza n. 11504/2017 si è posto il problema di come valutare la c.d. “autosufficienza economica” del coniuge economicamente più debole.

Tale sentenza ha affermato che il criterio di liquidazione dell’assegno di divorzio non può individuarsi nel del mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, come invece accade dopo la sola separazione personale.  Tale criterio sarebbe infatti in contrasto con la natura stessa del divorzio.

Il divorzio estingue il rapporto matrimoniale e pertanto se si determinasse l’assegno divorzile in base al tenore di vita si finirebbe per ripristinare tale rapporto “in una indebita prospettiva, per così dire, di “ultrattività” del vincolo matrimoniale”.

La Corte di Cassazione ha indicato quattro “indici di prova” per stabilire se il coniuge sia o meno autosufficiente:

–       il possesso di redditi di qualsiasi specie

–       il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e/o immobiliari

–       le capacità e le effettive possibilità di lavoro personale dell’ex coniuge

–       la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

E’ chiaro che se il criterio del precedente tenore di vita che viene meno per il coniuge divorziato, permane invece per i figli.

Modifica delle condizioni di divorzio

Ogni disposizione della sentenza di divorzio concernente l’affidamento dei figli e le questioni economiche può essere modificata o revocata dal Tribunale su istanza di uno dei coniugi divorziati qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti.

Accordi una tantum
In sede di divorzio la legge offre la possibilità alle parti di scegliere le modalità con cui assolvere l’obbligo patrimoniale che un ex coniuge ha nei confronti dell’altro.

In alternativa all’’assegno divorzile è possibile corrispondere un’attribuzione in un’unica soluzione che può risolversi o con la corresponsione di una somma di denaro o mediante il trasferimento di un bene immobile o di altro diritto reale. Si parla in tal caso di liquidazione “una tantum”.

Per percorrere la via tale strada è però necessario l’accordo delle parti e l’accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.

AVVOCATO ESPERTO IN DIVORZIO

In qualità di avvocato esperto in divorzio, l’avvocato Roberto Campagnolo potrà fornirvi il supporto legale per la migliore tutela dei diritti delle parti in causa.

Ci si può rivolgere allo Studio Legale Campagnolo, Milano, per avere un parere legale da un avvocato divorzista di grande esperienza.

Potrete conoscere un professionista attento e discreto, ma anche estremamente competente e preparato ad affrontare dalle questioni più semplici ai casi più complessi.

In caso di separazione o divorzio, su richiesta del cliente, l’Avvocato Roberto Campagnolo rilascerà un preventivo scritto, ai sensi del DL 1/2012.

Separazione e Divorzio

Lo Studio Legale Campagnolo può seguire i casi di divorzio in tutti i suoi aspetti, civili, economici, umani; da una consulenza su vantaggi e svantaggi considerata dal punto di vista del diritto di ciascun coniuge relativamente al contesto economico e sociale della famiglia, fino all’azione giudiziale per ottenere il riconoscimento dei diritti davanti alla legge.

Nuovo E-book dell'Avvocato Roberto Campagnolo sul tema della Famiglia oggi.

Disponibile gratuitamente al link qui sotto

Articoli e novità sul divorzio