La riforma della filiazione del 2013 ha riformato la legislazione eliminando le distinzioni rimaste tra status di figlio legittimo e status di figlio naturale.
Ad oggi non vi è dunque più alcuna differenza tra figli legittimi e naturali.
La norma riconosce, tra l’altro, ai figli naturali un vincolo di parentela con tutti i parenti e non solo con i genitori con la conseguenza che in caso di morte dei genitori, il figlio possa essere affidato ai nonni e non dato in adozione come accadeva in passato.
Vari sono gli aspetti che possono coinvolgere la tutela legale del rapporto genitori e figli, tra i quali:
Affidamento e collocamento figli minori: quando i genitori si separano, siano essi coniugati o conviventi, i figli potranno essere affidati congiuntamente a entrambi o, in caso di grave pregiudizio del minore, a uno di essi e saranno collocati presso il maggiormente idoneo a soddisfare le loro esigenze quotidiane.
Lo Studio Legale Roberto Campagnolo ha commentato la recentissima legge n. 154/2013: “revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’ art. 2 della Legge 10 dicembre 2012 n. 219“, concernente il nuovo ruolo del padre nell’affidamento dei figli.
Alla luce delle novità da essa introdotta sono stati esaminati, tra gli altri, i quesiti e le varie ipotesi sotto indicate.
Un primo caso che é stato sottoposto alla attenzione dello studio legale Roberto Campagnolo concerne l’affidamento esclusivo al padre del figlio minorenne, in una causa di separazione legale addebitata per colpa alla madre (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 16593/2008).
Sotto questo profilo, si trattava di una delicatissima situazione sottoposta al Giudice, a causa del comportamento violentemente oppositivo della madre, del desiderio del minore di vivere col padre, della scelta di quest’ultimo di cambiare residenza. E’ indubbio, infatti, che, secondo la più recente dottrina e giurisprudenza, si sia ormai passati dalla monogenitorialità all’affido condiviso. Ciò richiede un ripensamento sull’affidamento esclusivo, che da regola è diventata eccezione.
Quali limiti incontra, dunque, un giudice nell’utilizzare il “vecchio“ schema dell’ affido esclusivo, soprattutto al padre, in caso di conflittualità fra i coniugi?
La questione non è di poco conto, e non sempre è possibile da una parte ricorrere all’istituto della mediazione familiare e dall’altra invocare la tutela di cui all’art. 709 ter cpc. ogni qualvolta non sia stato garantito un equilibrato rapporto del minore con entrambe i genitori.
Accanto ai casi più semplici, la realtà di oggigiorno ha permesso di riscontrare il sorgere di questioni problematiche, quali la diversità di credo religioso da parte di un coniuge, ovvero la cittadinanza extracomunitaria, anche di uno solo di essi ( Cass n. 6441/2009 ).
Lo studio legale Roberto Campagnolo ha al vaglio molteplici casi analoghi, ovvero in cui l’eccessiva conflittualità fra i coniugi ha portato ad una scelta giudiziale che deroga all’affido condiviso, recuperando il valore della figura paterna.
Spesso (ma non sempre) gli ex coniugi sono d’accordo per l’affidamento esclusivo ad uno di essi, anche se questi sia il padre.
Un quesito che é stato allora sottoposto all’ attenzione dello studio legale Campagnolo riguarda l’affidamento della figlia al padre sulla base di una sua espressa richiesta (Cass n. 18867/2011): può dunque la minore essere affidata esclusivamente al padre secondo il suo desiderio e senza che peraltro siano state riscontrate carenze affettive da parte della madre?
E, viceversa, può l’avversione della minore per il padre essere superata da una decisione del giudice, il quale reputi che la madre non faccia che aggravare il contrasto fra i due, e dunque affidi ugualmente la ragazza al padre?
Più in generale, può (o deve) essere sempre sentito il minore in caso di provvedimenti che lo riguardino ( l. 219/2012 ) ?
Ancora, un quesito che è stato sottoposto all’ attenzione dello Studio Legale Campagnolo riguarda il ruolo degli ascendenti nel processo di separazione, e più in particolare se essi possano conservare rapporti significativi coi minori ex art. 155 c.c., anche in caso di affido esclusivo al padre.
E infine, come conciliare il diritto di ciascun ex coniuge, specie se non affidatario, al rispetto della propria privacy, con l’obbligo di visita del minore?
Un altro aspetto particolarmente rilevante in materia di affidamento condiviso o esclusivo, specialmente al padre, riguarda l’assegnazione della casa ex coniugalenel preminente interesse del minore, interesse contemperato con l’ obbligo di mantenimento, che può di conseguenza incidere anche sul provvedimento di assegnazione ( Cass. n. 12309/2004 ).
Tale minore, ed é questo un altro caso portato all’ attenzione dell’ avvocato Campagnolo, una volta maggiorenne, ed allontanatosi per motivi di studio o di lavoro dalla casa in cui convive con il genitore, conserva il diritto di abitazionenella casa assegnatagli in sede di separazione giudiziale dei genitori?
Sul provvedimento di assegnazione possono poi incidere vicende relative, ad esempio, ad una malattia invalidante del padre, ovvero ad un trasferimento per motivi di lavoro.
Resta salvo il fatto che, nel caso di cessazione della relazione di fatto, in assenza dei figli, l’ex coniuge può essere tenuto ad allontanarsi immediatamente dalla casa dove conviveva.
Interessante questione é poi l’opponibilità ( con eventuale trascrizione ) a terzi del provvedimento di assegnazione dell’ immobile, specie nei confronti dell’ eventuale terzo proprietario ( Cfr.C. Cost. n. 454/89 ).
Il mantenimento del figlio, anche se affidato al padre, cessa con il raggiungimento della maggiore età, ovvero vi é comunque un obbligo di assistenza fino alla piena autosufficienza economica?
Lo studio legale Campagnolo ha esaminato una varia casistica, dall’ avviamento, da parte del figlio, di un’ attività commerciale, alla stipula di un contratto di lavoro, alle nozze.
L’ assegno di mantenimento, inoltre, può essere ridotto proporzionalmente in ragione delle mutate esigenze del figlio, nonché della parziale indipendenza economica raggiunta.
Aspetto particolarmente delicato é quello concernente il diritto del figlio maggiorenne non riconosciuto a proporre domanda di mantenimento nei confronti del padre.
La casistica, infine, contempla anche l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne disabile, per il quale si applicano le stesse disposizioni previste per il minorenne convivente (Cass. n. 1145/2007).
Lo studio legale Campagnolo ha seguito inoltre con particolare attenzione i casi di affidamento congiunto, in cui il padre era tenuto a far visita alla figlia minorenne. Può tale diritto essere tramutato in affido esclusivo sulla base del solo desiderio espresso dalla stessa?
Numerosi quesiti in merito alla fattispecie dell’ affido esclusivo al padre sorgono osservando la questione dal lato processuale.
In ambito processuale, ci si chiede anzitutto quale giudice sia competente in caso di affido esclusivo ovvero condiviso. E quale é il ruolo del P.M.?
Inoltre, il provvedimento che modifica le condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. é immediatamente esecutivo?
Alcune questioni, infine, sono sorte sulla base dell’ applicazione dell’ art. 709 – ter c.p.c. ( risarcimento da parte di un genitore dei danni arrecati al minore, l. n. 54/2006 ) In primo luogo, quale condotta genitoriale comporta l’ applicazione di tale norma? La madre che impedisca al padre di vedere il figlio, ad esempio accompagnandolo a scuola, può essere tenuta al risarcimento danni ex art. 709 – ter c.p.c.? E ancora, che tipo di risarcimento é dovuto in caso di arbitrario cambio di residenza?
In conclusione, il dubbio che la normativa legislativa e giurisprudenziale pone oggigiorno é se venga salvaguardato in ogni caso il diritto alla bigenitorialtà, sicuramente in caso di affidamento condiviso, ma anche con riferimento alla nuova figura paterna, posto il nuovo e più responsabile ruolo della stessa.
Protezione e tutela del minore: nelle situazioni di particolare conflittualità tra i genitori, è opportuno agire con la massima tempestività e in stretta collaborazione con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria al fine di garantire il primario interesse del minore.
Donazione a minori: è possibile, ma non agevole come la donazione ai maggiori di età, in quanto ai fini della sua validità deve corrispondere all’interesse del minore e autorizzata dal giudice tutelare.
Eredità a favore dei minori: fino a che il minore non abbia raggiunto la maggiore età i sarà compito dei genitori accettare l’eredità in nome e per conto dei figli minori, obbligatoriamente con beneficio di inventario, previa autorizzazione del giudice tutelare.
Pensione di reversibilità: In caso di morte del padre/madre, la pensione ai superstiti, oltre che al coniuge, spetta anche ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge), purché alla data del decesso del genitore siano: minori di 18 anni; studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore e non impegnati in alcuna attività lavorativa; studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore e non impegnati in alcuna attività lavorativa; inabili di qualunque età, a carico del genitore.
Regolamentazione del diritto di espatrio del minore: per legge tutti i minori devono avere un proprio documento individuale e non possono più essere iscritti su quelli del padre e della madre. Il genitore (coniugato/convivente o separato/divorziato) che richiede il passaporto per il figlio minore deve naturalmente avere l’assenso dell’altro genitore; in mancanza, dovrà rivolgersi al Giudice Tutelare per ottenere il nulla osta.
Limitazione e/o decadenza dalla responsabilità genitoriale: Quando un genitore tiene una condotta che cagiona un danno al proprio figlio o mette in pericolo l’integrità psico-fisica del minore, l’altro genitore o un altro parente può ricorrere al Tribunale per i Minorenni al fine di ottenere la decadenza della responsabilità genitoriale e/o un provvedimento che limiti l’esercizio della responsabilità genitoriale.
In caso di condotta pregiudizievole contro i figli anche il Pubblico Ministero può adire il Tribunale per i Minorenni qualora siano giunte segnalazioni alla Procura (per esempio da scuola o dai servizi sociali …).
Tutela frequentazione minori con i nonni e gli zii: Il decreto legislativo 154/2013, con l’intento di preservare il diritto al rispetto e alla protezione delle relazioni familiari, ha riconosciuto e codificato il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Qualora questo diritto fosse ostacolato, gli ascendenti, nonni e zii, sono legittimati a rivolgersi al Tribunale.
Rappresentanza e amministrazione beni dei minori: La rappresentanza legale del minore e l’amministrazione dei suoi beni è, di norma, affidata ai genitori oppure ad uno solo se l’altro è deceduto o ha un impedimento definitivo o temporaneo (lontananza, incapacità, decadenza dalla responsabilità genitoriale). In caso di genitori incapaci o di minori orfani tale potere spetta al tutore nominato dal Tribunale. Per quanto riguarda la cura dei beni del minore i genitori hanno il dovere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione nell’interesse del proprio figlio; non possono, però, compiere atti di straordinaria amministrazione se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità per il figlio minore.
Cambiamento del cognome: i genitori o chi eserciti la la responsabilità genitoriale su minori a cui si intenda cambiare o aggiungere un altro nome e/o cognome devono fare domanda in bollo da € 16.00 indirizzata al prefetto della provincia di residenza o del luogo dove si trova l’atto di nascita, completa di dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Aggiunta del cognome materno al cognome paterno: chiunque può chiedere di aggiungere il cognome materno a quello paterno. In caso di mancato assenso da parte del padre all’aggiunta del cognome materno al figlio, sarà necessario rivolgersi al Prefetto. Il figlio nato fuori del matrimonio assumerà il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Riconoscimento dei figli: quando un bambino nasce da genitori non sposati, il figlio può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita. Il genitore che non ha riconosciuto il figlio al momento della nascita potrà farlo successivamente previo consenso dell’altro genitore o, in assenza, giudizialmente.
Disconoscimento dei figli: La legge prevede due possibilità, a seconda che si voglia chiedere che venga disconosciuta la paternità di un figlio nato in costanza di matrimonio o di un figlio nato da una coppia di fatto.
Si tratta dell’azione che deve proporre chi intenda far accertare e, di conseguenza, dichiarare la mancanza del rapporto biologico tra un padre e un figlio nato durante il matrimonio.
In questa ipotesi, la legge presume che il marito della madre sia anche il padre del bambino (si parla, a riguardo di «presunzione» di paternità). Ciò accade quando la nascita è avvenuta almeno 180 giorni dopo il matrimonio e non oltre trecento giorni dall’annullamento o dal divorzio. Tale presunzione termina se sono decorsi trecento giorni dalla separazione o dal provvedimento con cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separatamente.
Sottrazione internazionale di minori: Si tratta dell’illecito trasferimento del bambino, da parte di uno dei genitori, in uno stato diverso da quello nel quale il minore aveva la propria residenza abituale, senza il consenso dell’altro.