L’istituto della collazione ereditaria trova la propria fonte nell’articolo 737 del codice civile. La norma stabilisce che:“I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.” Il nostro codice civile presuppone che chi abbia fatto donazioni in vita ai figli, ai loro discendenti od al coniuge, non abbia voluto alterare la futura successione legittima o testamentaria, bensì abbia voluto anticipare l’eredità. Per questo motivo i beni donati vanno ricompresi ovvero materialmente conferiti nella massa attiva ereditaria (da qui il nome “collazione”), per essere successivamente divisi fra i coeredi in proporzione delle rispettive quote. Scopo della norma è di riequilibrare in sede di apertura della successione gli assetti patrimoniali alterati dalle donazioni poste in vita dal de cuius. La funzione della collazione, infatti, è di mantenere tra i discendenti e il coniuge del de cuius la proporzione fra i beni voluta in sede testamentaria, ovvero prevista dalla legge mediante la successione legittima. Lo Studio legale avvocato Roberto Campagnolo & associati, esperto di diritto delle successioni, può indicarvi il modo per riequilibrare, tramite collazione, l’asse ereditario.Posto che, ad ogni modo, debba essere rispettata la volontà del testatore, non si fa luogo a collazione qualora il donante ovvero il testatore abbia diversamente disposto. La collazione può essere espressa o tacita. Lo Studio Legale Roberto Campagnolo e associati, esperto di diritto delle successioni, può offrire assistenza e consulenza nella determinazione dei beni donati da conferire alla massa attiva ereditaria per collazione. E’ evidente come l’istituto vada a beneficio degli eredi che durante la vita del de cuius non hanno ricevuto donazioni.La collazione prevede alcuni requisiti soggettivi. Anzitutto, essa si applica, come già visto, solamente ai figli, discendenti o coniugi del de cuius, i quali non siano semplici chiamati, ma abbiano effettivamente accettato l’eredità, in maniera espressa o tacita, senza avervi quindi rinunciato. Colui a danno del quale sia maturata la prescrizione o la decadenza dal diritto di accettare è precluso. Possono divenire oggetto della collazione tutte quelle donazioni (dirette e indirette) effettuate in vita dal de cuius, purchè si tratti di negozi che comportino l’arricchimento del patrimonio del donatario con conseguente impoverimento del patrimonio del defunto – donante. Lo Studio legale avvocato Roberto Campagnolo & associati, esperto in diritto delle successioni, può concretamente fornirvi assistenza, ai fii della collazione, sia per quanto riguarda le donazioni dirette che quelle indirette. Non è quindi soggetto a collazione, ad esempio, il comodato od un mutuo infruttifero. Non sono soggette a collazione, altresì, le spese di mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento, mentre sono soggette a collazione le spese per matrimonio o per avviamento all’esercizio di una professione. Non sono soggette a collazione, infine, le donazioni di modico valore fatte al coniuge. Sono soggette a collazione ereditaria anche le donazioni indirette, cioè quelle donazioni hanno una causa differente da quella delle donazioni. Si tratta per lo più di ipotesi in cui l’arricchimento del donatario non è dipeso direttamente da un contratto di donazione. L’esempio tipico di donazione indiretta è l’acquisto di un bene immobile per il figlio con denaro del padre. I frutti delle cose donate e gli interessi sulle somme donate sono dovuti solo dal momento dell’apertura della successione. Ai fini della collazione, l’usufrutto, così come la costituzione di una rendita, è capitalizzato. essere l’operazione. L’articolo 747 del codice civile (collazione per imputazione). dà la possibilità al donatario di imputare la donazione a lui fatta dal donante in vita. Il valore del bene o del diritto deve essere valutato con riferimento al momento dell’apertura della successione. La collazione per imputazione è la via privilegiata per la collazione. Il conferimento in natura alla massa ereditaria (articolo 746 del codice civile) è una possibilità per i beni immobili che non siano stati ipotecati. L’erede donatario potrà dunque optare per il conferimento del bene alla massa ereditaria prima di addivenire alla divisione ereditaria, mediante un atto traslativo. La collazione si distingue dalla riduzione, poiché essa è volta a mantenere tra gli eredi la proporzione nell’assegnazione dei beni voluta dalla legge ovvero dal testamento, prodromica alla divisione, mentre l’imputazione ex se, come istituto connesso alla legittima, serve ad effettuare la riunione fittizia (nella collazione essa è reale), al fine di stabilire se vi sia stata o meno lesione. Mentre nella collazione la riunione delle donazioni con il patrimonio attivo del de cuius contribuisce a formare la massa ereditaria, nel caso della riunione fittizia l’operazione, se non viene rilevata la lesione della legittima, è meramente contabile.. La riunione fittizia dei beni ereditari è, dunque, quel meccanismo di calcolo che, all’apertura della successione, somma i valori patrimoniali di quanto è stato oggetto di donazione da parte del defunto, al netto dei debiti ereditari, al “relictum” ereditario, cioè quanto rimane del patrimonio ereditario del defunto, al netto delle donazioni dirette o indirette. Lo Studio legale avvocato Roberto Campagnolo & associati, esperto in diritto delle successioni, può assistervi sia nell’operazione contabile dell’imputazione ex se sia nella riunione fittizia sia, infine, nel conferimento del bene alla massa al fine della divisione. Per gli immobili la collazione si fa o conferendo alla massa ereditaria l’immobile in senso stretto, ovvero imputandone il valore. Nel caso di beni mobili la collazione si fa solamente per imputazione. Il donante può dispensare il donatario dalla collazione, nei limiti della quota disponibile. In tal caso la successione e la divisione si svolgeranno come se il bene oggetto di donazione dispensata non vi fosse mai stato. La dispensa dalla collazione agisce nei limiti della quota disponibile. Per la parte eccedente si avrà lesione della legittima, con conseguente legittimazione all’esercizio dell’azione di riduzione. La collazione ereditaria può essere evitata, in primo luogo, rinunciando all’eredità. Non c’è inoltre obbligo di collazione laddove il defunto abbia con testamento dispensato gli eredi che vi sarebbero stati tenuti. Lo Studio Legale Roberto Campagnolo & associati mette a vostra disposizione la competenza in materia di collazione ereditaria che possiede in quanto esperto di successioni.