Se l’eredità è acquistata da più persone, sui beni ereditari si forma una comunione fra coeredi.
La comunione ereditaria ha per oggetto tutte le situazioni attive e passive (ivi compresi i diritti di credito) facenti parte dell’asse ereditario, come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24657/2007, la quale ha stabilito che, a differenza dei debiti ereditari, i crediti esistenti al momento dell’apertura della successione sono compresi nella comunione ereditaria.
Tale comunione è regolata dai principi generali del codice; tuttavia, a causa del particolare intuitu personae, cioè dei particolari vincoli affettivi che il più delle volte legano i coeredi colui il quale, fra loro, voglia alienare la propria quota deve offrirla in prelazione agli altri, notificando la proposta di alienazione. Questi debbono manifestare la propria volontà entro un breve termine (due mesi), trascorso infruttuosamente il quale la quota può essere liberamente venduta a terzi estranei. Qualora sia stata omessa la notificazione la quota ereditaria può essere riscattata, dietro pagamento del prezzo, da qualsiasi terzo acquirente (retratto successorio).
Lo Studio legale avvocato Roberto Campagnolo e associati, esperto di diritto delle successioni, è competente per tutte le controversie concernenti la comunione ereditaria ed il suo scioglimento.
Lo stato di comunione cessa con la divisione. Con essa i coeredi ex comunisti si vedono assegnare uno o più beni determinati del valore pari alla loro quota.
Di norma, gli eredi possono in qualsiasi momento chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria: si tratta quindi di un diritto potestativo non soggetto a prescrizione o decadenza; tuttavia può essere pattuito di rimanere in comunione per un periodo non superiore a dieci anni, e comunque sino al compimento del diciottesimo anno di età per i minori.
La divisione ha natura dichiarativa ed effetto retroattivo. Dopo la divisione l’erede si considera proprietario del bene assegnato come se fosse stato proprietario esclusivo sin dalla costituzione della comunione ereditaria; nel contempo, cessano i suoi diritti sugli altri beni.
Sono fatti salvi gli effetti della trascrizione immobiliare.
.Secondo un primo orientamento della Suprema Corte (n. 6653/2003) “l’effetto dichiarativo-retroattivo della divisione comporta che ciascun condividente sia considerato titolare ex tunc, e cioè all’apertura della successione ereditaria, dei beni assegnatigli saldando l’intervallo di tempo che separa la delazione dalla divisione ereditaria (…)”.L’atto di divisione ereditaria, dunque, sarebbe un atto mortis causa dichiarativo e con effetto retroattivo.
Secondo un successivo orientamento della Cassazione Civile, invece, (Cass. civ., Sez. Un., 7 ottobre 2019, n. 25021). non si tratterebbe invece di un atto dichiarativo mortis causa, ma di un atto costitutivo tra vivi
Se il contratto riguarda beni immobili è richiesta la forma scritta ad substantiam. Il contratto di divisione può essere annullato secondo i principi generali per violenza o dolo, ma non per errore. Solo se l’errore cade sui presupposti contrattuali, come la qualità di erede o l’esistenza di un testamento, la nullità è insanabile e può essere rilevata in ogni tempo.
Oltre alla possibilità di chiedere un supplemento di divisione in caso di beni pretermessi è concessa l’azione di rescissione per lesione qualora vi sia stato un errore nella stima dei beni di valore superiore al quarto. Tale azione si differenzia dall’azione di rescissione per lesione contrattuale in quanto essa prescinde dallo stato di bisogno, ed è inoltre soggetta ad un più lungo termine prescrizionale (due anni anziché un anno solamente).
L’erede contro il quale è esperita vittoriosamente l’azione di rescissione per lesione può offrire di ricondurla ad equità mediante un supplemento di divisione.
L’art. 764 cod. civ. ,intitolato “atti diversi dalla divisione” dispone che “l’azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare fra i coeredi la comunione dei beni ereditari”.
Trattasi della norma di chiusura del sistema
Tuttavia, il secondo comma dispone che l’azione di rescissione non è ammessa contro l’atto di transazione, con cui si è posto fine alle questioni insorte o che potevano insorgere a causa della divisione.
Lo Studio legale avvocato Roberto Campagnolo & associati, esperto in diritto delle successioni, può fornire consulenza in materia di divisione contrattuale.
La divisione può essere fatta direttamente dal testatore (nel qual caso la dottrina prevalente ritiene che non si tratti di divisione vera e propria poiché agli eredi vengono assegnati i beni già divisi, senza che si formi la comunione ereditaria ovvero dagli eredi).
Una volta ricostruita la massa, si procede alla stima dei beni secondo il loro valore di mercato al momento in cui avviene non l’apertura della successione, bensì l’atto di divisione ereditaria.
Se le porzioni di beni risultanti dalla divisione non corrispondono esattamente a quanto prevede il testatore è previsto un conguaglio in denaro, garantito dall’iscrizione di un’ipoteca giudiziale, mentre se un immobile non è comodamente divisibile si fa luogo alla vendita all’incanto.
Il de cuius, mediante testamento, può effettuare una divisione ereditaria con assegnazione dei beni che gravino sulla quota di riserva, oltre che sulla disponibile. Naturalmente, in caso di lesione della legittima, sarà sempre possibile agire in riduzione, mentre nel caso di preterizione di erede la divisione sarà affetta da nullità insanabile. L’assegnazione di beni determinati, infine, non esclude la successione universale, qualora tali beni siano stati intesi dal testatore non come legati, bensì come una quota del patrimonio.
Lo Studio Legale avvocato Roberto Campagnolo & associati, esperto di diritto delle successioni, può fornire adeguato supporto e consulenza in tema di divisione testamentaria.
Il procedimento di divisione giudiziale opera tutte le volte in cui vi sia disaccordi fra gli eredi in materia di divisione. Esso può avere natura di volontaria giurisdizione o di giurisdizione contenziosa, a seconda che vi siano o meno contestazioni in ordine alla volontà di procedere con l’atto di divisione ereditaria da parte dei coeredi, ed è sempre preceduto da un tentativo di mediazione ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010.
Competente a pronunciarsi sulla domanda di divisione è il tribunale del luogo di apertura della successione.
Ai creditori è riconosciuto, infine, un potere di opposizione all’atto di divisione ereditaria, anteriormente alla divisione stessa e salvo l’esperimento dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria
La divisione è fatta dal Giudice e dal notaio; tuttavia lo Studio legale avvocato Roberto Campagnolo e associati, esperto di diritto delle successioni, può offrire consulenza anche nel caso di divisione giudiziale.