L’asse ereditario

Con il termine  successione si indica il subentro di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più diritti.

La successione a causa di morte presuppone la morte della persona fisica o l’estinzione della persona giuridica.

Oggi la successione a causa di morte interessa tutte le classi sociali e tutti i patrimoni, anche i più modesti, sebbene tra i ceti più elevati la ricchezza sia sovente rappresentata da società, a volte anche straniere, enti od associazioni.

Se un tempo erano soprattutto gli immobili a costituire il cespite ereditario più cospicuo, oggi anche beni mobili, soprattutto titoli ed azioni, entrano a far parte dell’attivo ereditario, oltre a beni mobili (es. quadri etc.) di famiglia.

Il patrimonio del defunto deve essere trasmesso agli eredi, in modo che non si rompano legami familiari od affettivi, e che i creditori e gli acquirenti di beni ereditari abbiano, al tempo stesso, certezza che i loro rapporti non restino privi di tutela.

I familiari, inoltre, possono essere legati anche da rapporti economici. Alcuni di essi possono avere già contribuito alla creazione del patrimonio del defunto, ovvero essere coinvolti nell’attività di famiglia, ad esempio un’azienda.

I creditori della persona defunta, infine, necessitano di idonee garanzie affinché si possano soddisfare sui beni ereditari ovvero, in caso di incapienza dell’asse, possano essere rispettati i diritti di tutti i creditori (par condicio creditorum).

Anche nei casi più semplici, comunque, la successione deve garantire il rispetto di quei legami di sangue e di quei vincoli di affetto, di stima e di

 

 

riconoscenza, fra il defunto e gli eredi, sia che ad essi spetti una quota del patrimonio, sia che ad essi siano stati assegnati uno o più beni determinati.

All’erede deve essere garantito un sereno passaggio dei beni del defunto nelle sue mani e nella sua disponibilità. La morte di un familiare è un momento delicatissimo che coinvolge legami affettivi, dinamiche relazionali familiari, e, infine, anche se spesso l’erede vorrebbe che fosse la sua ultima preoccupazione, questioni economiche.

Anche nel caso in cui sia stato lasciato un testamento, il defunto potrebbe aver fatto scelte arbitrarie e capricciose, anche se il nostro diritti gli lascia ampia facoltà di scelta, quasi un’assoluta libertà nel destinare i propri beni agli eredi siano essi a titolo universale che particolare (legati).

Anche i creditori del defunto devono essere tutelati, e questo prevede per il nostro diritto regole molto varie e complesse, differenti per i differenti casi che si possono presentare.

Nel diritto ereditario i rapporti trasmissibili sono quelli che non si estinguono con la morte del soggetto. Quindi in via generale si trasmettono i diritti patrimoniali assoluti (proprietà, altri diritti reali e le relative azioni), tranne quelli personalissimi come l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, che si estinguono con la morte del loro titolare. Contratti e obbligazioni si trasmettono, purché non fondati su qualità personali; così pure i rapporti inerenti all’azienda, di cui il defunto fosse titolare.

Tutti i rapporti non patrimoniali, sia personalissimi (diritti della personalità), che familiari (matrimonio, potestà genitoriale) si estinguono con la morte del titolare.

La successione può essere: a) a titolo universale, con la quale l’erede subentra (in quota o per l’intero) nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del defunto e b) a titolo particolare, con cui il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali del defunto. Mentre il legatario diventa automaticamente tale dall’apertura della successione, senza che sia necessaria alcuna accettazione, in quanto egli non è tenuto ad assolvere ad alcun debito ereditario, l’erede deve dichiarare, al momento dell’apertura della successione, se vuole accettare l’eredita, ed, in tal caso, se si tratta di accettazione pura e semplice, ovvero di accettazione con beneficio d’inventario. Il diritto ereditario disciplina tre tipi di successione:

  • testamentaria: il defunto ha disposto l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari;
  • legittima: in mancanza di un testamento o nel caso di un testamento successivamente dichiarato invalido, la legge individua gli eredi nelle persone degli stretti congiunti del defunto e assegna loro i beni dell’asse ereditario;
  • necessaria: è prevista quando il testatore abbia disposto dei propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta sempre di diritto una quota di eredità.

In caso di successione testamentaria, quindi, qualora vi siano i più stretti familiari, coniuge, figli o, qualora non vi fossero figli, genitori il legislatore riserva a costoro una quota del patrimonio, la cosiddetta “legittima”, mentre sulla restante parte, la cosiddetta “disponibile” l’ereditando può provvedere come meglio crede anche a favore di terzi estranei alla cerchia familiare.

Nel caso in cui non vi sia testamento si apre la successione legittima, in base alla quale i successori ereditano a cominciare dal coniuge e dai discendenti e sino al sesto grado.

Solo in mancanza di tali familiari lo Stato entra a far parte dell’asse ereditario.

Le nostre tasse di successione sono tra le più basse al mondo, con un’aliquota che varia dal 4% all’8% In più, si applicano solo ai patrimoni superiori al milione di euro, in caso di parenti in linea diretta e coniuge, e ai 100 mila euro, tra fratelli. Nel caso si debbano pagare le tasse di successione, gli eredi devono dichiarare le entrate entro un anno dall’apertura della successione, che di solito coincide con il decesso della persona. Quest’obbligo non vale nel caso in cui il patrimonio sia inferiore ai 100 mila euro e vada al coniuge o ai parenti in linea retta. La base imponibile è calcolata sul valore netto dei beni, a cui si sottraggono eventuali debiti. Se esiste un testamento, scritto di pugno dal testatore o pubblico, il notaio provvede, alla notizia del decesso, ad informare i successori. Comunque, in presenza o meno di volontà espresse dal testatore, entro un anno dalla morte, senza distinzione di linea entro il sesto grado, i chiamati all’eredità ed i legatari testamentari, nonchè gli esecutori testamentari dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione essi dovranno provvedere al pagamento delle imposte ipotecarie, catastali, di bollo, e delle tasse ipotecarie. Per quanto riguarda il contenuto della dichiarazione di successione essa deve ricomprendere tutti i beni e i diritti che spettavano al defunto, ossia i beni mobili, immobili, titoli al portatore, contanti, valori preziosi, rendite, pensioni, crediti, liquidazioni, quote societarie, azioni, obbligazioni, quote sociali, aziende, BOT e CCT anche se esenti dall’imposta di successione. A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, del pagamento delle imposte e del rilascio dell’attestato da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli eredi, divenuti tali per aver accettato l’eredità, possono ottenere la liquidazione di quanto depositato nei conti correnti di cui era titolare il defunto, mentre per i beni immobili la denuncia di successione è trasmessa al Catasto e alla Conservatoria dall’Agenzia delle Entrate. Poiché la successione non produce, come effetto immediato, l’acquisto dell’eredità ma solo il diritto di accettarla, occorre che i soggetti chiamati manifestino la loro accettazione, in maniera espressa o tacita. La legge individua alcune ipotesi tipiche di accettazione tacita per l’erede che dona o vende un bene ereditario, oppure, trovandosi nel possesso dei beni ereditari, non redige l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione come richiesto dal codice civile. Diversamente non equivalgono ad accettazione tacita dell’eredità atti di gestione, quali ad esempio la presentazione della denuncia di successione con il pagamento della relativa imposta, oppure il pagamento delle spese funerarie. Con l’accettazione con beneficio d’inventario l’erede evita la confusione del proprio patrimonio con quello del defunto, rispondendo dei beni ereditari solo nei limiti del valore degli stessi. Il legittimario che ritiene di aver subito una lesione, totale o parziale, della sua quota di legittima per le donazioni compiute in vita dal defunto o per le disposizioni testamentarie può esercitare entro dieci anni dall’apertura della successione l’azione di riduzione, ossia chiedere al Giudice un provvedimento che disponga di ridurre le disposizioni a favore di eredi e legatari per reintegrare la propria quota di legittima. I beni dovranno essere restituiti, o spontaneamente o con l’esercizio dell’azione di restituzione.Lo Studio Legale Avvocato Roberto Campagnolo & Associati è esperto in materia di successione ereditaria.