Si riporta di seguito un articolo dell’Avvocato Roberto Campagnolo in cui si considerano le origini dell’istituto del matrimonio, a partire dalla tradizione della chiesa cattolica.
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Il Matrimonio Canonico
1. La disciplina dell’ istituto. 1.1. Le fonti del matrimonio canonico; 1.2. Il matrimonio dopo il Vaticano II; 1.3. Il matrimonio come contratto e il matrimonio come rapporto; 1.4. Il consenso nel matrimonio; 1.5. La celebrazione del matrimonio; 1.6. le vicende del matrimonio – rapporto 2. Tradizione e modernità nel vincolo del matrimonio cattolico.
1. LA DISCIPLINA DELL’ ISTITUTO
1. 1. LE FONTI DEL MATRIMONIO CANONICO
L’ istituto del matrimonio canonico si basa sul diritto divino rivelato, segnatamente, nel Vecchio Testamento: Genesi ( 1, 27 – 28 ; 2 , 18 – 24; 9, 1), Levitico ( 20, 10 ), Deuteronomio ( 5, 21; 22, 22 – 23); nel Nuovo Testamento i quattro Vangeli ( Mt. 5, 32; 19,9 ; Mr. 10, 2 – 12; Lc. 16 – 18; Gv, 2, 1 ) e le lettere di San Paolo [1].
Esso viene integrato dalla tradizione millenaria della Chiesa e risponde altresì alle esigenze irrinunciabili del diritto naturale, quale ci vene indicato dalla Tomistica [2].
Fonte del diritto in materia di matrimonio canonico è anche il Codex Iuris Canonici del 1983, libro IV.
Da ricordare, per quanto riguarda la disciplina applicabile, l’ Enciclica Casti Connubiidi Pio XI ( 1930 ), la Costituzione pastorale Gaudium et Spes ( 1965 ), il Decreto generale sul matrimonio della CEI ( 1990 ), l’ Istruzione Dignitas Connubii ( 2005 ).
1.2. IL MATRIMONIO DOPO IL VATICANO II
Il Concilio Vaticano II ha accentuato la dimensione spirituale ed, al tempo stesso, ecumenica dell’istituto del matrimonio.
Lungi dal ridurlo alla sterile applicazione di concetti tecnico – giuridici, esso ha sottolineato come trattasi di consortium totius vitae, in cui l’ amore coniugale è baluardo di difesa della famiglia e dell’ intera società.
Secondo la costituzione conciliare Gaudium et spes, i coniugi realizzano una comunità di vita e amore, prestandosi un mutuo aiuto e servizio con l’ intima unione delle persone e delle attività [3].
Non più preordinato alla sola generazione della prole, il Concilio Vaticano II ha affermato l’ essenza del matrimonio in una perpetua comunione di vita.
Con il Concilio Vaticano II è stata superata la previa concezione contrattualistica e procreazionistica del matrimonio.
La traditio – acceptatio che i coniugi pongono in essere deve quindi investire l’ intera persona, e non si riduce ad una mera ordinatio ad prolem.
Secondo la tradizione post – conciliare, il matrimonio riveste il carattere di patto indissolubile in cui si sviluppa il mutuo amore dei coniugi.
L’ amore è dunque l’ elemento che integra l’ essenza del matrimonio, in quanto si identifica con il bonum coniugium.
1.3. IL MATRIMONIO COME CONTRATTO E IL MATRIMONIO COME RAPPORTO.
Il matrimonio è basato sul consenso, il quale deve essere prestato da soggetti capaci e in assenza di impedimenti, e deve rivestire la forma prescritta.
L’ impedimento è una circostanza di fatto riguardante un nubendo che impedisce la valida celebrazione del matrimonio [4].
Gli impedimenti sono dodici: età; impotenza ( coeundi od anche solo generandi ); precedente vincolo; disparità di culto; ordine sacro; voto pubblico di castità; ratto; crimine; consanguineità; affinità; pubblica onestà ( divieto di contrarre matrimonio tra consanguinei di primo grado del/ della convivente ).
Il matrimonio, inoltre, è un sacramento [5] : per i battezzati, il matrimonio è infatti una grazia.
Per opera dello stesso Gesù Cristo ( can. 1055 ) il matrimonio è stato elevato a sacramento in quanto unione lecita, tesa al raggiungimento della grazia divina.
L’ errore sulla sacramentalità del matrimonio, o la sua volontaria esclusione, determinano l’ invalidità del negozio.
Tradizionalmente i canonisti distinguono fra matrimonio in fieri e matrimonio in facto, ossia tra contratto matrimoniale e rapporto matrimoniale.
Proprietà del matrimonio ( secondo il canone 1056 ) sono l’ unità e l’ indissolubilità, perpetuate sino alla morte, senza possibilità che il vincolo sia sciolto dai coniugi né da autorità umana.
Unità e indissolubilità sono proprietà risalenti della concezione del matrimonio come sacramento.
1.4. IL CONSENSO NEL MATRIMONIO
Il matrimonio è un contratto mediante il quale i nubendi mutuamente se tradunt et accipiunt, cioè esprimono liberamente il proprio consenso.
Si ha mancanza di volontà allorquando uno dei nubendi manifesti la volontà di contrarre matrimonio che in effetti non ha .
Può trattarsi di simulazione, sia totale che parziale. In tal caso, la manifestazione di volontà estrinseca contraria alla volontà interna è voluta.
In caso di incapacità naturale, violenza o errore ( sulle qualità dell’ altro coniuge ), il volere è viziato.
Ai sensi del can. 1095, una grave malattia psichica, ovvero l’ incapacità, per cause di natura psichica, di comprendere e accettare gli obblighi del matrimonio, costituiscono le ipotesi di incapacità a prestare validamente il consenso.
Più in particolare, si può menzionare un grave difetto di discretio judicii , ossia l’ incapacità di comprendere in concreto diritti e doveri del matrimonio [6].
L’ errore ostativo, invece, integra una falsa rappresentazione interiore.
Esso può, più in particolare, riguardare l’ errore sulle qualità dello sposo/a, ovvero sulla natura del sacramento [7].
Un altro, importante, elemento di invalidazione del matrimonio canonico è l’ esclusione del bonum prolis : tale riserva mentale determina la nullità assoluta del matrimonio, anche se protratta solo per un breve periodo di tempo.
Vieppiù, non è ammesso il matrimonio – prova.
Nei bona matrimoni, secondo l’ impostazione post – conciliare, è ricompreso il bonum coniugium, modernamente inteso come comunità di affetti.
Il bonum fidei ( obbligo di fedeltà ) non è tale da rendere nullo il matrimonio qualora esso inerisca al matrimonio – rapporto, ossia al dispiegarsi della vita coniugale, ed attenga a tradimenti occasionali; qualora, invece, esso comporti l’ esclusione totale dell’ obbligo di fedeltà, e del desiderio di vivere una piena esperienza di coniugio con il proprio sposo / a , esso determina ipso facto la nullità del matrimonio.
1.5. LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Il matrimonio è un contratto consensuale formale [8].
In quanto tale, esso deve essere celebrato sempre da un ministro di culto cattolico, alla presenza di due testimoni.
Esso, tuttavia, non è negozio formale nel senso di astratto, ma deve sempre riferirsi ad un consenso validamente prestato, ossia è negozio causale.
Più in particolare, ai fini della sua qualificazione giuridica non rilevano le modalità solenni di celebrazione, che pure tanto peso hanno nella liturgia della Chiesa.
1.6. LE VICENDE DEL MATRIMONIO – RAPPORTO
Dal matrimonio – atto discendono pregnanti conseguenze sul piano del matrimonio – rapporto.
Per quanto riguarda il profilo sacramentale del matrimonio, i coniugi hanno uno specifico dovere morale di dare vita ad una comunità coniugale e familiare che favorisca la crescita umana e cristiana dei membri [9].
Sul piano del vincolo, perpetuo e indissolubile, gli sposi acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri, quali: la fedeltà, la coabitazione e la collaborazione nell’ interesse della famiglia.
In merito al rapporto con i figli, compito dei genitori è quello di fornire un’ educazione non solo fisica e sociale , ma anche morale o religiosa.
Il vincolo matrimoniale, per diritto divino, è indissolubile ( Mt. 9, 16 ). Esso può essere sciolto in caso di matrimonio rato e non consumato, e può essere annullato in caso di vizi del consenso.
2. TRADIZIONE E MODERNITA’ NEL VINCOLO DEL MATRIMONIO CATTOLICO
Il matrimonio cattolico ha assunto nei secoli profili sempre più definiti, che hanno consentito un’ ipostatizzazione del vincolo tale da resistere alle sfide della modernità.
In primo luogo, la sua straordinaria attualità ben si comprende se solo si fa riferimento all’ insegnamento del cristianesimo, che ha resistito a duemila anni di storia.
Come per qualsiasi altro ramo del diritto canonico, infatti, il matrimonio cattolico presenta una duplice natura, umana e divina.
Esso è, infatti, anzitutto un sacramento. Esiste un quantum indisponibile nella disciplina di tale rapporto.
Questa commistione fra umano e divino è propria di tutta la tradizione della Chiesa.
Così, nella tradito e acceptatio degli sposi, il matrimonio diventa indissolubile perchè Dio stesso ha voluto che così fosse.
Indubbiamente, la natura sacramentale del matrimonio potrebbe introdurre un elemento di estrema rigidità nell’ istituto; tuttavia, l’ elaborazione canonica, ricca e feconda, ha impedito che così fosse.
Per quanto riguarda il matrimonio come atto, la solennità dell’ impegno dei nubendi e la risalente tradizione romanistica fa dello scambio di promesse vicendevoli dei un contratto eminentemente formale.
Ciò nonostante, e a differenza di quanto avene in diritto romano, la formalità e la solennità non svuota di contenuto tale promessa.
Se così non fosse, non esisterebbe la ricca casistica di nullità del vincolo per vizi di consenso.
Il contratto di matrimonio, dunque, ha carattere personalissimo ma ha effetti reali immediati.
Per quanto concerne, invece, il matrimonio – rapporto l’ insegnamento della Chiesa appare a tutti gli effetti modernissimo nel definire il “ consorzio di tutta la vita “.
L’ attenzione alla persona, il rispetto e il vicendevole aiuto sono elementi sempre attuali e recepiti anche dal nostro codice civile.
Indubbiamente, il matrimonio canonico è indissolubile; pur tuttavia, l’ estrema attenzione ai dettagli che la casistica pone in tema di vizi del consenso, dall’ incapacità all’ errore, all’ esclusione dei bona matrimoni, introduce un elemento di notevole elasticità e flessibilità, della quale si giovano i Tribunali rotali.
Anche per questo, il matrimonio è un contratto consensuale e non astratto.
Anzi, possiamo evincere dalla disamina dell’ istituto una duplice natura, astratta e causale al tempo stesso.
L’ astrattezza discende direttamente dalla solennità del negozio, eminentemente formale. In essa riverbera la natura sacramentale del matrimonio.
La causalità si riscontra, invece, nella puntuale disamina dei vizi del consenso, che segue nell’ impianto generale lo schema del nostro codice civile, pur essendo di tradizione risalente.
Pur essendo indissolubile, in quanto ordinato da Gesù Cristo, l’ annullamento del matrimonio canonico prevede un amplio ventaglio di possibilità, che la giurisprudenza rotale ha modellato nel corso dei secoli, cosicché, pur non contemplando l’ ipotesi di semplice intollerabilità della prosecuzione della convivenza, esso copre gran parti delle ipotesi di vizio del consenso, pur ricalcate sulla tradizione romanistico – civilistica.
Un istituto flessibile, dunque, che presenta ancora oggi profili di assoluta modernità, come del resto è tutto ciò che riguarda l’ insegnamento della Chiesa Cattolica, che è nel solco di una tradizione millenaria, ma, al tempo stesso, è così attuale, e in ciò risiede il suo fascino anche per l’ uomo contemporaneo.
Milano, 12.05.2013
avv. Roberto Campagnolo