Il matrimonio civile
Il matrimonio concordatario
Il matrimonio putativo
Il matrimonio civile è l’unione fra due persone di sesso opposto, il quale produce effetti unicamente per il diritto dello Stato e non per la Chiesa, ed è disciplinato unicamente dalla legge statale. Il matrimonio concordatario è invece un matrimonio celebrato con rito cattolico, ma destinato ad avere anche effetti civili. Nel diritto italiano la disciplina del rapporto è unica, purché il matrimonio canonico sia trascritto nei registri dello stato civile.
Il matrimonio è solitamente preceduto da una promessa di matrimonio, la quale, mentre non ha rilievo alcuno sotto il profilo della coercibilità, ha rilevanza qualora i fidanzati abbiano sostenuto delle spese o contratto dei debiti in vista del matrimonio.
Per contrarre matrimonio deve anzitutto esservi libertà di stato.
I coniugi devono essere maggiorenni.
Essi devono possedere la capacità d’intendere e di volere.
Devono essere trascorsi almeno trecento giorni dallo scioglimento o dall’annullamento del matrimonio precedente.
Non vi devono essere legami di parentela fra i coniugi.
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni di matrimonio fatte almeno otto giorni prima delle nozze.
La dichiarazione degli sposi di prendersi reciprocamente quali marito e moglie non può essere sottoposta a termini, ovvero a condizioni.
E’ ammesso il matrimonio per procura.
Il matrimonio è una fattispecie complessa. Trattasi infatti di un negozio bilaterale a natura non patrimoniale ( in quanto personalissimo e non contrattuale ), il quale spiega effetti amministrativi.
Il matrimonio è nullo per:
- vincolo di precedente matrimonio;
- per difetto di età;
- per incapacità naturale ovvero per interdizione legale;
- per violenza, timore, errore;
- per simulazione
Il matrimonio può essere putativo. In tal caso , se i coniugi sono in buona fede (ossia, al momento della celebrazione, ignoravano il vizio che inficiava le loro nozze ), il matrimonio si considera valido fino alla pronuncia della sentenza di annullamento, la quale, dunque, opera come se fosse una causa di scioglimento del vincolo. In ogni caso, i figli si considerano sempre legittimi.
La buona fede è ammessa anche in caso di violenza, timore ed errore, si presume e deve sussistere solamente all’atto della celebrazione del vincolo matrimoniale, a nulla rilevando la successiva conoscenza del vizio. La buona fede non si rileva nel caso di matrimonio addirittura inesistente ovvero non trascritto.