Il testamento, secondo il nostro Codice Civile di cui all’art. 587 ss., è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Proprio perché sono in contrasto con il principio della revocabilità non sono ammessi, nel nostro Ordinamento, i patti successori.
Il testamento è negozio unilaterale, non recettizio, personalissimo. Esso può contenere anche disposizioni di carattere non strettamente patrimoniale, come il riconoscimento di un figlio o la designazione di un tutore.
Per poter fare testamento è richiesta la capacità a testare. Non possono fare testamento gli incapaci naturali e gli interdetti per infermità di mente. Il testamento fatto da un incapace è annullabile da chiunque vi abbia interesse (annullabilità assoluta) ed è annullabile altresì per errore a condizione che il motivo erroneo risulti dall’atto e sia il solo che ha determinato il testatore a disporre.
Il testamento fatto a favore di persona incerta, ossia indicata in modo da non poter essere determinata, è nullo, così come è nullo il testamento in cui le disposizioni testamentarie siano rimesse all’arbitrio di un terzo.
Lo Studio Legale avvocato Roberto Campagnolo & associati, esperto in diritto delle successioni, può offrire consulenza per la redazione di un valido testamento.
Il testamento, infine, è un negozio solenne, per il quale è prevista ad substantiam una forma determinata.
Il testamento orale è istituto antichissimo. Esso è detto anche nuncupativo, da “nomen capere”, pronunciare il nome dell’erede.
Qualora sia valido, esso viene dettato a voce dagli eredi, secondo la volontà del testatore, dopo la morte del de cuius, quindi racchiuso in un atto notarile.
A pena d’invalidità, esso deve rispettare le quote riservate ai legittimari ed essere confermato tramite volontaria esecuzione, da parte degli eredi, delle disposizioni in esso contenute. La conferma da parte degli eredi delle volontà testamentarie espresse oralmente conferisce validità al testamento.
Se dunque gli eredi approvano e confermano la validità di un testamento orale davanti ad un notaio, e ne danno volontaria esecuzione, l’atto è valido ed efficace a tutti gli effetti.
Perché tali effetti si producano, tuttavia, deve esserci un ulteriore requisito: quello dell’unanimità. Il testamento orale richiede di basarsi su testimonianze le quali confermino la volontà del testatore. Una volta data esecuzione alla volontà orale del testatore non si potrà più rinunciare all’eredità, come stabilisce l’articolo 590 del Codice civile: “la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione”. Se il testamento orale viene confermato, esso diviene atto autonomo e sostitutivo, ed è quindi valido, pur essendo il testamento personalissimo.
Lo Studio Legale avvocato Roberto Campagnolo & associati, esperto di diritto delle successioni, può fornire utili indicazioni in caso di testamento nuncupativo.
Nel nostro ordinamento giuridico, vi sono due forme ordinarie di testamento: il testamento olografo ed il testamento pubblico. Il testamento olografo è una scrittura privata per la quale sono necessari alcuni requisiti formali: l’autografia (non può essere scritto al computer, ma deve essere di proprio pugno); la datazione; la sottoscrizione. Questa forma di testamento è la più semplice e la più comunemente usata, ma presenta alcuni rischi: la possibilità di distruzione ad opera di terzi; la possibilità di smarrimento; la possibilità di errori; la possibilità di falsificazioni; la possibilità di contestazioni circa l’autenticità del documento; la difficoltà di interpretazione in caso di disposizioni particolarmente complesse.
Lo Studio Legale avvocato Roberto Campagnolo & associati, esperto in diritto delle successioni, può offrire consulenza in materia di redazione di testamento olografo.
Al fine di evitare le criticità di tale forma di testamento, è possibile fare ricorso al testamento per atto di notaio: il testamento pubblico, che viene ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e presenta notevoli vantaggi: rigoroso accertamento della volontà del testatore; nessuna possibilità di smarrimento o sottrazione; forza probatoria tipica dell’atto pubblico; garanzia di conformità all’ordinamento giuridico; possibilità di utilizzo anche da parte di chi non potrebbe ricorrere al testamento olografo, quali ad esempio analfabeti, stranieri o impossibilitati a scrivere.
Nota a:
Cass. n. 22840/2009:
“l’art. 468 c.c. circoscrive i limiti di applicazione dell’istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti legittimi del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto. Sono, pertanto, esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote ex filio“.
Profili problematici dell’istituto alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
Ai sensi dell’art. 467 c c la rappresentazione è il diritto di un discendente di subentrare nel luogo e nel grado del proprio ascendente che non possa, ad esempio per premorienza, o non voglia succedere, ad esempio per rinuncia.
Ai sensi dell’art. 469 c.c, poi, la rappresentazione opera all’infinito nei confronti dei discendenti dei figli e dei discendenti dei fratelli.
Con la Sentenza della Cassazione II sezione civile n. 22840 del 28.10.2009
i Giudici della Suprema Corte statuiscono che non è possibile subentrare in linea retta o collaterale nella successione, in forza dell’istituto della rappresentazione, se nel testamento (o per legge) il primo chiamato è un nipote del de cuius. La rappresentazione quindi, secondo la Cassazione, che applica il combinato disposto degli artt. 467 e 468 del codice civile, può si avere luogo all’infinito (sia nella linea retta che nella linea collaterale), ma solo se il primo chiamato all’eredità è un figlio o un fratello del de cuius.
L’art. 468 del codice civile, infatti, indica quali soggetti rappresentanti solo i figli e i fratelli; la rappresentazione sarebbe quindi un istituto eccezionale,
non suscettibile d’interpretazione estensiva. Ne consegue l’ inapplicabilità della rappresentazione se il “primo chiamato” all’eredità, è nipote del de cuius.
La rappresentazione, infatti, non opera se il chiamato all’eredità che non può o non vuole accettare è un soggetto diverso dal figlio o dal fratello del de cuius , sia che si tratti di un parente in linea collaterale (come è il figlio di un fratello del defunto) oppure anche di un parente in linea retta, quale è il figlio del figlio (suo nipote). Secondo il combinato disposto degli artt.467 e 468 del codice civile, la rappresentazione può avere luogo all’infinito (sia nella linea retta che nella linea collaterale), ma solo se il primo chiamato all’eredità è un figlio o un fratello del de cuius, mentre non opera se con il testamento viene istituito erede un discendente in linea retta del defunto
Secondo questa interpretazione restrittiva, poi, sono sicuramente esclusi dalla rappresentazione i discendenti dei collaterali di terzo o ulteriore grado, tanto è vero che, qualora i rappresentati in testamento siano nipoti ex fratre, e alcuni di essi non possano accettare l’eredità perché premorti al testatore, non si fa luogo alla rappresentazione, perché solo il fratello o la sorella sono i soggetti i quali, nella linea collaterale, la legge considera debbano essere rappresentati..
La decisione Cass. Civ. n. 5509/2012, estende, infine, l’esclusione della possibilità di essere rappresentato anche per il coniuge, sentenza che si richiama all’Ordinanza Corte Costituzionale n. 15/2006, per cui la mancata previsione della figura del coniuge non costituisce disparità di trattamento ai sensi dell’art. 3 e 29 Cost.
Conforme in questo senso l’orientamento costante della giurisprudenza, secondo cui “l’indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale preveduta dagli artt. 467 e 468 c.c., è tassativa, essendo il risultato d’una scelta operata dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole sostituire non è un discendente, fratello o sorella del defunto, ma il coniuge di questi (ex plurimis Cass. n. 5077/1990)”.
Lo Studio legale avvocato Roberto Campagnolo & associati è esperto in successione per rappresentazione, sia legittima che testamentaria.
La giurisprudenza di merito, e parte della dottrina (T. TISOT – G. GUBBI) ha evidenziato come l’istituto avrebbe subito un’evoluzione nel senso della maggiore tutela dei successibili.
Anche secondo il criterio finalistico e sistematico volto alla conservazione del patrimonio all’interno della medesima stirpe familiare, sarebbe irragionevole negare la rappresentazione ai nipoti ed a fratelli per il solo fatto che il primo vocato non sia figlio o fratello del de cuius.
Dal punto di vista ermeneutico, poi, sembra prevalere, nelle Corti territoriali, la convinzione che il legislatore, con l’istituto della rappresentazione, abbia inteso tutelare i discendenti del de cuius nella massima estensione possibile, senza sbarramento iniziale.
La corte di Cassazione continua tuttavia a ritenere valida l’interpretazione più restrittiva.
In tal modo, la pianificazione patrimoniale e successoria diventa fondamentale: per un corretto passaggio generazionale i notai consigliano di “forzare” la rappresentazione, indicando quale successore il proprio figlio anche se premorto rispetto al testamento; in questo modo la clausola per rappresentazione sarà valida a favore dei discendenti, con conseguente conservazione anche della quota legittima che spetterebbe all’ascendente.
In caso contrario, l’effetto pregiudizievole per i discendenti dell’istituito premorto che non siano figlio, fratello o sorella del testatore, può essere eliminato dal de cuius con una nuova disposizione testamentaria in favore dei discendenti che non potrebbero succedere per rappresentazione.
Lo Studio legale avvocato Roberto Campagnolo & associati è esperto in successioni legittime e testamentarie, ed in rappresentazione, e può aiutarVi nella pianificazione patrimoniale e successoria.