“Nella divisione ereditaria la dispensa dalla imputazione
nella donazione può essere revocata”
Di Prof. avv. Roberto Campagnolo, patrocinante in cassazione.
Nota a: Cass civ sez 2 sentenza n. 3352 del 06/02/2024
“La dispensa del donatario dall’imputare la donazione alla propria quota di legittima, costituendo un autonomo negozio con funzione mortis causa destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente, può essere revocata con un successivo testamento del donante, purché la revoca sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell’espressione usata, restando conseguentemente esclusa l’utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso pur implicito dalle disposizioni del testatore.”
In un giudizio di divisione ereditaria mortis causa fra i tre figli di una coppia di coniugi: Primo Secondo e Terzo, il Tribunale assegnava a ciascuno dei fratelli degli immobili nell’edificio di proprietà della famiglia e a terza dei conguagli in denaro. A tutti e tre venivano, inoltre, attribuite delle rendite.
Giudizi di divisione ereditaria come il seguente vengono spesso portati all’attenzione dell’avvocato Roberto Campagnolo, esperto in diritto delle successioni ed in donazioni e collazioni ereditarie.
Primo proponeva appello adducendo, in primis, un errore materiale nel calcolo della quota legittima pari al lastrico solare pervenuto per donazione dai genitori; in seconda battuta, ed in via principale, il riconoscimento della quota disponibile.
La Corte d’Appello accoglieva il motivo concernente i conguagli erroneamente quantificati, e rigettava la rimanente parte della domanda, in quanto successive donazioni contenute in testamenti posteriori avevano lasciato l’intera quota disponibile alla figlia Terza.
Lo Studio legale avvocato Roberto Campagnolo è esperto di diritto delle successioni e di disposizioni di ultime volontà di cui si debba calcolare legittima e disponibile.
Nel caso di specie l’intera disponibile doveva essere attribuita a Terza in virtù di testamento, del quale bisognava conservare le disposizioni.
Primo ricorreva in Cassazione, qualificando la donazione non tanto in conto di legittima, quanto piuttosto con dispensa dall’imputazione ex se.
Il punto centrale del ragionamento addotto dal ricorrente è che donazione e testamento sono due negozi giuridici completamente differenti. Il testamento, infatti, può essere sempre revocato, mentre la donazione, ai sensi dell’art. 769 c.c., è contratto soggetto a revoca solo nei casi previsti dalla legge.
Un primo elemento addotto a suffragare l’ipotesi da parte di Primo è ermeneutico: per un principio di simmetria, per così dire formale, se la dispensa dall’imputazione ex se è espressa,
anche la revoca della dispensa dall’imputazione deve essere ugualmente espressa, e ciò deve essere dedotto dal contesto logico – letterale, senza ricorrere in via estensiva ad elementi extra – negoziali.
Lo Studio legale avvocato Roberto Campagnolo, esperto in successioni e donazioni, può aiutare l’erede a districarsi su questione ermeneutiche endo ovvero extra – testamentarie.
Sul piano sistematico, tuttavia, si discute in dottrina se la dispensa abbia natura o meno di clausola accessoria al contratto di donazione. Sibbene una pare minoritaria degli Illustri Giuristi abbia concluso per la revocabilità unilaterale da parte del donante, perché clausola di un contratto bilaterale, dottrina prevalente ritiene che la dispensa da imputazione e collazione sia negozio autonomo collegato all’atto donativo, seppure contenuta in un testamento.
Infatti, quest’ultima è negozio unilaterale recettizio inter vivos, mentre il testamento è atto personalissimo mortis causa (così anche Cass. sez. 2 29.10.2015, n. 22097), anche se, come rileva Cassazione, essa è destinata a produrre effetti dopo la morte del disponente (funzione mortis causa di un atto inter vivos?).
Lo Studio dell’avvocato Roberto Campagnolo, esperto in diritto delle successioni e delle donazioni, possiede la necessaria competenza giuridica per indagare questioni fondanti il diritto civile, da applicare al caso di specie.
La donazione è un contratto bilaterale, seppure a protezione attenuata in quanto a titolo gratuito, mentre la dispensa da imputazione e collazione è, come abbiamo già detto, negozio autonomo collegato all’atto donativo, seppure contenuta in un testamento, quindi è negozio unilaterale recettizio ai sensi dell’art. 1333 c c, ma nel sinallagma funzionale è afferente alla bilateralità, e quale atto materiale è contenuta in un testamento, quindi partecipa dell’unilateralità.
Questi analisi ermeneutiche possono essere esplicitate dallo studio dell’avvocato Roberto Campagnolo, esperto in diritto delle successioni e delle donazioni.
Secondo Cass, sez 2, 1.10.2003 n. 14590, e Cass, sez 2, 7.5.1984 n. 2752 e Cass, sez 2, 27 1 1961 n. 1845, bisogna distinguere fra dispensa dalla collazione e dispensa dall’imputazione. La dispensa dalla collazione, quale clausola accessoria al contratto, non è eliminabile ex post per volontà di uno solo dei contraenti. Ma la dispensa dall’imputazione potrebbe essere
revocata. Dottrina e giurisprudenza finiscono, tuttavia, per dare parere negativo.
Secondo Messineo, più in particolare, (Manuale di diritto civile e commerciale, vol III, parte 2, Milano 1952, pag. 423) la dispensa dall’imputazione, trattandosi di clausola afferente ad un contratto bilaterale, se contenuta nell’atto di donazione, sarebbe irrevocabile unilateralmente dal donante.
Secondo Azzariti “le successioni e donazioni” Napoli 1990 pag. 764, in giurisprudenza Cass. civ., sez 2, sent n. 14590, del 01/01/2003 in tema di divisioni ereditarie, “la dispensa dalla collazione è una clausola accessoria al contratto che come tale non può essere eliminata”.
(E cfr. anche Cass. civ., sez 2, sentenza n. 2752 del 07/05/1984 Cass civ, sez 2, n. 1845 del 27/0/1961. In dottrina BARBA, “la dispensa dalla collazione”, studio n. 78 2023/c del Consiglio Nazionale del Notariato, in Studi e Materiali Rivista semestrale del CNN 2023 3 pag. 17 – 45 CAPOZZI “Successioni e donazioni” Milano, 1009, pag. 1394; GAZZARA Collazione diritto civile in Enciclopedia del diritto VII Milano 1960; BURDESE la divisione ereditaria in Trattato del diritto civile italiano diretto da vassalli, Torino 1980.
Sorge in questo caso il problema del collegamento fra sinallagmi diversi, e più in particolare appare lo schema del collegamento negoziale, che può essere genetico oppure funzionale.
Nel caso specifico, il collegamento è solamente funzionale e quindi, a parere di chi scrive, ciò potrebbe portare ad un renvirenment giurisprudenziale, con conseguente revocabilità da parte del donante.
Lo studio legale dell’avvocato Roberto Campagnolo, esperto in diritto delle successioni e donazioni, può correttamente interpretare le clausole contenute nel contratto di donazione e nel testamento, evitando lunghe contese fra eredi.