Separazione consensuale senza tribunale
Dal 15 settembre 2014 la separazione consensuale può essere effettuata direttamente dallo Studio Legale Campagnolo senza più ricorrere al Tribunale.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge Giustizia 12 settembre 2014 n. 132 che contiene norme denominate: “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’ arretrato in materia di processo civile”.
Scopo dichiarato di tale disposto normativo é l’adozione di interventi per la definizione dell’arretrato in materia civile, assicurando in tal modo una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile in via di urgenza.
Grande rilievo si dà nel provvedimento al ruolo di soggetti del diritto complementari al Giudice nel processo e, più in particolare, agli avvocati.
Segnatamente all’art. 2 del D.l. é prevista la “convenzione di negoziazione assistitada un avvocato”, cioè un accordo mediante il quale le parti convengono di risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di un professionista iscritto all’Albo degli avvocati.
La controversia non deve riguardare diritti indisponibili.
La convenzione, in forma scritta, é sottoscritta dalle parti e certificata da un avvocato.
Le parti devono indicare altresì il termine concordato per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese.
E’ preciso dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’ incarico della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita.
Questo provvedimento é volto alla deflazione dei nostri Tribunali, oberati di cause, e a guarire dalla lentezza epica, specialmente in materia civile, la nostra Giustizia.
In realtà tale provvedimento potrebbe risultare pleonastico qualora si promuovesse anche in Italia il ricorso alla Giurisdizione in maniera responsabile. Per fare ciò ci vorrebbe però una cultura del diritto che, seppure propria della nostra civiltà giuridica sin dalla tradizione romanistica, sembra essersi perduto in un Paese quale il nostro dall’ esasperata litigiosità.
Con questo decreto, attraverso la possibilità di trasferire in sede arbitrale procedimenti di natura giudiziale, si introducono, in sede stragiudiziale, procedure alternative alla via ordinaria di risoluzione delle controversie nel processo.
La degiurisdizionalizzazione tramite ricorso alla mediazione, dopo una pronuncia di incostituzionalità, é stata riproposta con Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, detto “decreto del fare“ , convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98; l’arbitrato é stato potenziato, ed é diventato istituto duttile, tale da trovare ricorso sia presso gli avvocati d’affari che presso liberi professioni con modesto giro di clientela, reso inoltre particolarmente appetibile dall’innalzamento delle tariffe professionali.
E’ soprattutto il ruolo dell’ avvocato, tuttavia, che viene messo in luce ed esaltato in questo nuovo contesto legislativo.
La negoziazione assistita vuole infatti realizzare una procedura cogestita dagli avvocati e dalle parti, che diventi celermente titolo per l’esecuzione stragiudiziale.
In tema di separazione e divorzio, la negoziazione assistita da un avvocato riguarda la deflazione dell’intero procedimento non contenzioso: sono regolate in tal modo, infatti, le convenzioni per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), nonché delle modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.
Da rilevare, nel quadro della deflazione processuale, il mancato intervento della figura del P.M. a tutela dei figli minori (presente, tuttavia, in caso di procedimento contenzioso).
Emerge soprattutto il nuovo ruolo dell’avvocato. Un tempo egli era prettamente una figura processuale, la quale veniva esaltata in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti. Anche nel processo civile, tuttavia, il ruolo del legale era quello di difensore, ad – vocatus, e non solamente quello di procuratore, ossia assistente legale (nel mondo anglosassone esiste una differenza sostanziale fra barrister e sollicitor).
Oggi come oggi si assiste ad una sostanziale inversione del ruolo: l’avvocato é sempre più notaio e commercialista. Può certificare bilanci, inviare telematicamente dichiarazioni dei redditi, svolgere funzioni di contabile e tributarista.
L’avvocato tuttavia non perde, con questa nuova ridefinizione dei ruoli, la propria libertà e indipendenza. Anzi, la nuova autonomia negoziale che gli é stata concessa gli consente di esercitare la propria professione in piena autonomia e libertà, per tutelare anzitutto i diritti e gli interessi della persona.
Presso lo Studio Legale Campagnolo otterrete assistenza professionale qualificata e certificazione legale nei vostri procedimenti consensuali di separazione e divorzio, rapidamente e senza le lungaggini ed i costi di un procedimento giudiziale.