Testamento olografo falso

I principi generali in tema di invalidità di negozio giuridico subiscono delle eccezioni in tema di testamento, poiché il nostro Legislatore ha voluto rispettare il cosiddetto favor testamenti, suprema manifestazione della personalità umana.

Nel caso del testamento olografo, la mancanza di elementi senza i quali non vi è certezza della provenienza del testamento dal de cuius (difetto di autografia ovvero di sottoscrizione) comporta nullità assoluta ed imprescrittibile. L’inosservanza di tutte le altre formalità previste dalla legge determina l’annullabilità assoluta, ossia deducibile da chiunque vi abbia interesse, soggetta a prescrizione quinquennale dal giorno in cui è stata data esecuzione al testamento.

Se gli eredi danno conferma o volontaria esecuzione ad un testamento nullo, fatta con la consapevolezza della nullità, tale nullità è sanata, salvo che le disposizioni siano illecite o contrarie all’ordine pubblico od al buon costume.

La lesione della legittima, infine, non dà luogo a nullità, ma conferisce diritto all’azione di riduzione delle disposizioni pregiudicanti i legittimari.

Lo Studio legale avvocato Roberto Campagnolo & associati, esperto in diritto delle successioni, può offrire consulenza in caso di testamento nullo od annullabile,  anche per la sua convalida.

L’esecuzione volontaria non esclude la possibilità d’impugnare un testamento olografo falso.

Qualora si abbia il sospetto che il testamento sia falso, perché ad esempio non redatto e/o sottoscritto, almeno parzialmente, dal testatore, occorre sottoporre il documento ad un perito calligrafo, il quale si servirà di scritture comparative, quali frasi o firme in atti pubblici o privati sicuramente attribuibili al testatore. Egli potrà così individuare anche eventuali interpolazioni ovvero cancellazioni. Sono anche possibili perizie tecniche per individuare i tipi di inchiostro e di carta usati, per comprendere la loro reale datazione.

Lo Studio legale avvocato Roberto Campagnolo & associati può offrire consulenze in caso di falsità del testamento.

Ai fini di contestare l’autenticità del testamento olografo, due sono i mezzi che possono essere esperiti: la querela di falso ovvero l’accertamento negativo.

Non si tratta di mezzi alternativi, essendo l’impiego di uno dei due ad excludendum aliud.

La scelta dell’una o dell’altra via ha visto la giurisprudenza della Suprema Corte altalenante e indecisa fra le due soluzioni, ciò fino alla pronuncia a Sezioni Unite n. 12307/2015, seguita dalla pronuncia Cass. Civ. n. 1159 del 04/05/2023. In queste due sentenze viene sposata la soluzione dell’accertamento negativo.

Da segnalare, tuttavia, la contrastante pronuncia di Cass. Civ., sez. 1, la quale, con ordinanza n. 35649, del 05/12/2022 ha ammesso la querela di falso nel testamento olografo, purché intrinsecamente attendibile, avuto riguardo al particolare rapporto che legherebbe le parti. Tale pronuncia dissonante segue la pronuncia di Cass. Sezioni Unite n. 15169 del 23/06/2010, secondo il quale il testamento olografo comporta il ricorso a querela di falso, con onere probatorio in capo al querelante.

Secondo Cass. Sez. Unite n. 15169/2010, è proprio la terzietà del soggetto rispetto al documento olografo contro di lui prodotto che rende necessario il ricorso alla querela di falso.

Questa corrente considera il testamento olografo una scrittura privata che può essere disconosciuta ovvero non riconosciuta, con onere per controparte di provare la sua provenienza dall’autore apparente

Secondo Cassazione Civile a Sezioni Unite del 2015, invece, non è sufficiente disconoscere il documento, come affermava Cassazione Civile n. 2474/2005, né il successore  può essere costretto a procedere mediante querela di falso. Egli dovrà invece formulare una domanda di accertamento negativo, e su di lui cadrà l’onere probatorio. La spiegazione del differente orientamento di Cass Civ Sez. Unite n. 15169/2010 probabilmente risiede nell’occasionalità della pronuncia, che ammetteva la querela di falso per risolvere esigenze contingenti di giudizio, scegliendo il precedente che meglio si adattava al caso concreto: nella fattispecie il particolare rapporto intercorrente fra l’autore dell’olografo e la parte contro la quale era prodotta. Non vi è, infatti,  ragione per discostarsi, almeno nelle linee generali, dalla pronuncia di Cass. Civ. Sez. Unite n. 12307/2015. L’accertamento negativo si può dunque, a ragion veduta, ad oggi ritenersi il mezzo processuale necessario e sufficiente per contestare la genuinità dell’olografo.

Lo Studio legale avvocato Roberto Campagnolo & associati, specializzato in diritto delle successioni, può fornire consulenza in materia di accertamento negativo ovvero di querela di falso del testamento.

Il responsabile della falsità del testamento subirà una condanna penale da 3 a 10 anni di reclusione, ridotta di 1/3; inoltre, il responsabile della falsità o colui che ha utilizzato il testamento falso allo scopo di beneficiarne o di ledere eventuali altri potenziali eredi, potrà essere dichiarato indegno a succedere, ed in tal modo esclusa dalla successione ereditaria anche se erede a diverso titolo, con la ulteriore conseguenza che i restanti eredi vedranno accrescere proporzionalmente la propria quota.