Un indizio non prova nulla, ma tanti indizi: gravi, precisi e concordanti di un tradimento possono formare piena prova, e motivare la pronuncia di separazione con addebito.
Se il tradimento costituisce una grave mancanza ai doveri coniugali ex art. 154 c.c. , oggi l’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito è orientata verso la non automaticità dell’addebito della separazione in caso di tradimento, bensì alla disamina della situazione complessiva della coppia, così da vedere se esso possa essere effettivamente stato causa della crisi coniugale.
Secondo la Cassazione l’infedeltà deve essere valutata quale causa di intollerabilità della convivenza o di un grave pregiudizio per la prole. Essa, inoltre, può essere motivo di addebito non in quanto tale, bensì in quanto lesiva della dignità morale e dell’onore, in modo tale che sia effettivamente tale da far venir meno il sostegno al coniuge.
In una effettiva comparazione fra doveri nascenti dal matrimonio, la relazione adulterina deve essere assidua ed alla luce del sole, ovvero si può trattare di reiterate infedeltà in un arco di tempo più o meno lungo.
La valutazione di tali caratteristiche è riservata al giudice di merito.
L’infedeltà coniugale è una delle cause che rendono intollerabile la prosecuzione di un rapporto, a meno che non si dimostri che essa sia avvenuta all’interno di un matrimonio già ampiamente compromesso e deteriorato, così da rendere la convivenza puramente formale.
All’uopo, è necessaria la disamina del nesso di causalità: perché si possa avere la pronuncia di separazione con addebito è necessaria la prova che il tradimento sia avvenuto in periodo antecedente al deteriorarsi del rapporto affettivo. Se il tradimento non è causa bensì effetto della crisi matrimoniale già in atto, se per esempio il tradimento è il frutto di una situazione sentimentale già ampiamente compromessa, non è possibile ottenere una pronuncia di separazione con addebito.
Ciò motiva il fatto che, in sede di separazione, i coniugi possano vivere altre relazioni sentimentali: in questo caso, infatti, l’infedeltà non è causa di addebito, ma è la conseguenza di un rapporto già deteriorato.
Il coniuge deve dunque verificare che l’intollerabilità della convivenza sia dovuta proprio all’infedeltà, e non viceversa.
La prova dell’infedeltà coniugale può essere data con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni, ma non può essere accertata mediante testimonianze de relato.
Bisogna considerare comunque che, al fine dell’addebito della separazione, il tradimento non sempre è fatto privato, bensì può ingenerare pubblico scandalo, come avviene, ad esempio, nel caso in cui si rincorrano voci di paese su uno dei coniugi.
La violazione del dovere di fedeltà coniugale, a prescindere dalla domanda di addebito della separazione, può motivare uno stato di afflizione e dolore nel coniuge, tale da superare la soglia di tolleranza e tale, per lo sconvolgimento provocato, da costituire lesione di un bene costituzionalmente protetto come quello alla salute. In questo caso viene dalla Cassazione riconfermata l’applicazione del rimedio risarcitorio.
Una relazione extraconiugale può anche non essere consumata sotto il profilo sessuale, ma assumere connotati particolarmente intimi, incompatibili con l’obbligo di fedeltà e di assistenza morale propri del matrimonio.
La fedeltà può essere infatti anche puramente sentimentale e platonica.
L’adulterio, inoltre, non deve necessariamente concretizzarsi, bastando anche il solo sospetto, lesivo in quanto tale della dignità del coniuge.
Un tempo era il rossetto sulla camicia, erano le riunioni di lavoro fino a mezzanotte o i pacchetti infiocchettati. Oggi il tradimento 2.0 si si prova attraverso le foto sullo smartphone e si consuma sulle chat e su facebook. I siti d’incontri online sono la nuova frontiera per chi, all’epoca del lockdown, è in cerca di trasgressione alla routine coniugale.
Gli sms, le chat private, i social network, le comunicazioni via mail sono la nuova documentazione che accerta l’intollerabilità della convivenza matrimoniale: la Cassazione, infatti, è ormai orientata verso l’ equiparazione del tradimento virtuale all’adulterio consumato.
Giova tuttavia rilevare che gli investigatori privati, cui spesso si rivolgono i coniugi, anche tramite uno studio legale, per avere le prove del tradimento, non possono esibire tabulati telefonici, sms e mail, i cui controlli sono riservati al Pubblico Ministero.
In definitiva, il diritto matrimoniale è in costante evoluzione anche sul fronte di un campo particolarmente delicato come quello del tradimento del coniuge. Esso, in un periodo come questo in cui i contatti sociali sono giocoforza ridotti causa pandemia, diventa sempre più virtuale e smaterializzato, platonico e non per questo meno foriero di conseguenze sul piano dell’addebito.
Il tutto, in una considerazione globale dei rapporti affettivi come relazioni tra individui, sempre più isolati come monadi in una dissoluzione del rapporto di coniugio, i quali cerchino di ristabilire comunicazioni virtuali per riallacciare legami nuovi, per sfuggire alla routine, per ovviare all’esclusività del matrimonio.
Il rimedio è sociale e psicologico: il diritto può solo aggiornarsi su questa nuova concezione del tradimento, materia troppo viva per non adeguarsi immediatamente a questo nuovo modo di vivere le relazioni affettive, sempre più compromesse dalle possibilità che la tecnologia offre al coniuge in vena di trasgressione.
Sempre più isolato, sempre più connesso.
di Roberto Campagnolo,
avvocato, patrocinante in cassazione