La petizione ereditaria

Secondo l’art. 533, 1° comma, c.c., la petizione ereditaria è un’azione con la quale l’erede può domandare il riconoscimento della sua qualità di erede, rivolgendosi contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

Una volta che l’eredità sia stata accettata l’erede può rivolgersi a colui il quale detenga i beni a titolo di erede ovvero senza alcun titolo per farsi consegnare i beni.

La petizione ereditaria è dunque rivolta contro colui il quale sia nel possesso dei beni ereditari affermando (in buona o mala fede) di essere erede (possessor pro herede), oppure contro il possessore senza titolo alcuno (possessor pro possessore).

Tale azione verrà dunque diretta, ad esempio, contro colui il quale possegga un testamento che gli conferisca la qualifica di erede, ma s’intenda impugnare tale testamento, oppure contro colui che dichiari possideo quia possideo, per affermare, contro di lui, la qualifica di erede.

In ogni caso l’azione, non può essere esercitata contro colui che possegga a titolo particolare, ma non in base alla sua qualità di erede, per esempio perché abbia ricevuto il bene per atto inter vivos. In tal caso, l’azione di elezione è la rivendicazione.

L’attore può comunque agire anche solo per fare accertare la qualità di erede. Lo Studio legale avvocato Roberto Campagnolo e associati, esperto in diritto delle successioni, può aiutare l’erede ad esercitare l’azione di petizione.

L’azione è imprescrittibile, perché l’acquisto della qualità di erede è per sempre (semel heres semper heres). Tuttavia è bene rimarcare come la prescrizione dell’azione di annullamento del testamento impedisca la petizione dell’eredità: quindi l’erede deve impugnare il testamento nei
termini di legge.

Nella pronuncia 08.10.2013, n. 22915, la Suprema Corte ha chiarito che la petizione ereditaria ha come presupposto la contestazione della qualità di erede da parte di chi è nel possesso dei beni ereditari.

Nel caso in cui non vi sia contestazione, verrebbero meno le ragioni per proporre un’azione di petizione, potendo trovare luogo un’azione di rivendicazione, la quale ha il medesimo petitum.

Lo studio legale avvocato Roberto Campagnolo e associati, competente in diritto delle successioni, può consigliare la migliore strategia giuridica onde esercitare l’azione di petizione ovvero quella di rivendicazione.

Se l’azione è accolta il convenuto è chiamato a restituire le cose possedute. Vi sono notevoli differenze formali e sostanziali tra l’azione di petizione ereditaria e quella di rivendica. In particolare, l’azione di petizione ereditaria si differenzia dall’azione di rivendica poiché contrariamente alla rei vindicatio, questa non è finalizzata a accertare il titolo in base al quale il de cuius aveva il possesso dei beni ereditari, bensì, ha per oggetto gli elementi costitutivi dell’asse ereditario.

Ne consegue, da quanto sopra, che colui che ha la legittimazione attiva può limitarsi a provare la propria qualità di erede, e che i beni fossero compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione. Quando questi non possa o non voglia restituire il bene, e sia comunque in buona fede e non versi in colpa grave, potrà liberarsi pagando il prezzo.

Sono fatte salve le disposizioni che riguardano il possessore soccombente in termini di restituzione dei frutti, spese sostenute e miglioramenti apportati.

L’erede può agire anche contro coloro che abbiano acquistato dall’erede apparente le cose possedute, salvi comunque i diritti acquistati a titolo oneroso e in buona fede, che però, in questo caso, non può essere presunta. In tale caso, si distingue fra possessore di buona ovvero di mala fede.

Il possessore di buona fede ha acquistato il possesso dei beni ereditari ritenendo, per errore non dipendente da colpa grave, di essere erede. Tipico è il caso di colui il quale ignorasse l’esistenza di un testamento con il quale veniva nominata erede un’altra persona.

Non ha rilevanza invece il titolo dell’erede apparente e neppure la sua buona fede. Se il possessore ha alienato in buona fede un bene ricompreso nell’eredità, l’erede vero, qualora non possa ottenere dal terzo il rilascio o la consegna, ha diritto solamente ad ottenere il prezzo quale corrispettivo. E’ sufficiente che la buona fede sussista al momento in cui si viene immessi nel possesso dei
beni ereditari (mala fides superveniens non nocet).

Il codice civile, ex art. 533, 2° comma, afferma che l’azione di petizione di eredità è imprescrittibile, salvo gli effetti di un’eventuale usucapione sui beni. La petizione ereditaria è una forma di tutela che non ha nulla a che vedere con la posizione di legittimario né con l’azione di riduzione: essa prescinde
infatti dal rapporto di parentela o coniugio con il de cuius.

La legge riconosce la legittimità attiva, cioè  la proposizione dell’azione di petizione ereditaria all’erede, chiunque esso sia, sia legittimo che testamentario. Nel caso in cui vi siano più eredi, ciascuno potrà agire singolarmente, non essendovi litisconsorzio necessario, e giova rilevare anche come la proposizione dell’azione di petizione di eredità da parte del chiamato, comporti tacitamente l’accettazione dell’eredità.

Di contro, non sono legittimati ad agire con la petizione ereditaria né il curatore, né l’acquirente dell’eredità. Ad ogni modo, l’onere di provare che i beni appartenessero all’asse ereditario al tempo dell’apertura della successione spetta all’attore, legittimato attivo.

Costui, peraltro, contemporaneamente alla petizione, può agire per accertare la qualità di erede in proprio capo. La quale, una volta acquistata, non può venire meno (il c.d. principio del semel heres
semper heres). Ricordiamo altresì che colui che agisce con l’azione di petizione ereditaria deve provare la morte del de cuius e la qualità di erede.

Inoltre, deve provare che i beni appartenevano all’asse ereditario nel momento in cui è stata aperta la successione. Per quanto attiene la qualità di erede, se la vocazione è legittima sarà sufficiente provare il grado di parentela. Di contro, se è testamentaria sarà necessario produrre il testamento.

Lo studio legale avvocato Roberto Campagnolo e associati è esperto in diritto delle successioni e competente in tema di petizione dell’eredità, e può dunque svolgere attività di consulenza qualora si voglia agire per tutelare l’erede e salvaguardare l’eredità.