Donazioni tra fidanzati
Profili civilistici, limiti di validità e orientamenti giurisprudenziali
Profili civilistici, limiti di validità e orientamenti giurisprudenziali
Studio Legale Campagnolo
CAPITOLO I – Il fidanzamento nella sistematica del diritto civile
Il fidanzamento costituisce una situazione di fatto socialmente rilevante ma giuridicamente non vincolante. Il Codice civile ne disciplina soltanto alcuni effetti indiretti agli artt. 79 e 80 c.c., escludendo qualsiasi obbligo di contrarre matrimonio, in ossequio al principio di libertà matrimoniale sancito dall’art. 29 Cost.
CAPITOLO II – Donazioni tra fidanzati: qualificazione e requisiti di validità
Le donazioni tra fidanzati sono soggette alla disciplina generale degli artt. 769 ss. c.c. La relazione affettiva non esonera dal rispetto della forma dell’atto pubblico richiesta dall’art. 782 c.c., salvo il caso di donazioni di modico valore ex art. 783 c.c. Le donazioni indirette sono ammesse solo se funzionalmente collegate ad atti onerosi tipici.
CAPITOLO III – La sorte delle donazioni in caso di rottura del fidanzamento
In caso di mancato matrimonio, i doni fatti in occasione della promessa sono ripetibili ai sensi degli artt. 79 e 80 c.c. Le donazioni nulle per difetto di forma sono soggette a ripetizione ex art. 2033 c.c., mentre in via residuale può esperirsi l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
CAPITOLO IV – Giurisprudenza e dottrina
La Corte di Cassazione ha ribadito che il rapporto sentimentale non giustifica deroghe alla disciplina formale della donazione. La dottrina prevalente evidenzia come il fidanzamento non costituisca un rapporto giuridico qualificato idoneo a fondare attribuzioni patrimoniali irreversibili.