La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione ( art. 769 c.c.).
Essa è caratterizzata da spirito di liberalità, e comporta l’incremento del patrimonio del donatore e la diminuzione del patrimonio del donante.
Infine, essa è un contratto che, salvo che per la donazione di beni mobili di modico valore, deve essere fatta per atto pubblico alla presenza di due testimoni.
Lo studio legale avvocato Roberto Campagnolo è esperto in diritto privato, e quindi possiede anche la necessaria competenza onde offrire consulenza in materia di donazioni.
Nel diritto di famiglia la donazione può essere frutto di una convenzione matrimoniale. In tal caso essa rivestirà senz’altro la forma dell’atto pubblico.
Tuttavia questa regola si scontra col principio di ordine pubblico del divieto della dote (art. 160 – bis), un regime di antica tradizione il quale affidava al marito i beni dotali apportati dalla moglie, per sostenere i pesi del matrimonio.
Tuttavia qualora i coniugi adottino un regime patrimoniale di comunione dei beni, essi possono derogare al principio di eguaglianza delle quote, e quindi anche la dote sarebbe ammessa.
L’avvocato Roberto Campagnolo è anche avvocato matrimonialista, e dunque possiede la necessaria competenza in donazioni a causa di matrimonio.
I beni acquistati per effetto di donazione personale sono generalmente esclusi dalla comunione, e restano in capo a ciascun coniuge, salvo che l’atto di donazione li attribuisca espressamente alla comunione.
La donazione per futuro matrimonio (donazione obnuziale) prevede che il donatario possa essere: a) uno o entrambi gli sposi; b) i figli nascituri di questi.
Le donazioni fatte in riguardo ad un futuro matrimonio (art. 785 c. c.) donazioni obnuziali o propter nupitias) richiedono la forma dell’atto pubblico e non producono effetto fino a quando il matrimonio non sia stato celebrato.
In tale ipotesi la donazione si perfeziona senza bisogno di accettazione, se contenuta nell’atto pubblico di matrimonio, e potrà anche essere sciolta in caso di separazione o divorzio: il donante può prevedere, infatti, nel contratto di donazione, che gli effetti della liberalità cessino al verificarsi di un evento futuro e incerto come lo scioglimento del matrimonio.
Il matrimonio è solitamente preceduto dal fidanzamento, che è giuridicamente inteso come una promessa di matrimonio.
Trattasi di una fase delicata anche dal punto di vista giuridico, di talché un avvocato matrimonialista come Roberto Campagnolo può essere consultato qualora si abbiano questioni o dubbi riguardanti le donazioni in costanza di fidanzamento.
A causa della promessa di matrimonio vengono sovente fatti dei doni.
Tali son i regali d’uso fra fidanzati, adeguati alla condizione sociale ed al valore economico del donante, che non costituiscano semplici manifestazioni d’affetto o di amicizia.
Dette donazioni non richiedono la forma dell’atto pubblico e si perfezionano con la semplice consegna (traditio), in quanto trattasi di donazioni manuali (art. 783).
Un primo orientamento ha equiparato il dono tra fidanzati alla liberalità d’uso (art. 770 c.c.) (si pensi ai regali di Natale). Non ne sarebbe richiesta la restituzione, dunque, in caso di rottura del fidanzamento.
Investita dalla questione, la Cassazione. 29980/2021, ha invece applicato l’art. 80 c.c.: i doni tra fidanzati – che poi non si siano sposati – debbono essere restituiti,
La restituzione delle donazioni effettuate in costanza di promessa di matrimonio richiede la restituzione a prescindere dai motivi di rottura del futuro sposalizio, ed anche il promittente incolpevole è tenuto ad essa.
La ratio di questa norma, che va oltre, dunque, la fattispecie della liberalità d’uso, sta nella nozione giuridica, adottata dal nostro Codice, di presupposto (art. 140 c.c.): i doni sono stati effettuati sul presupposto che venissero effettivamente celebrate le future nozze.
L’azione per la restituzione dei doni e per il risarcimento dei danni deve essere esercitata entro un breve termine di decadenza: un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio oppure, per la restituzione dei doni, da quello della morte di uno dei promittenti (art. 80 comma 2, 81 comma 3 c.c.).
E’ quindi indispensabile adffidarsi alla consulenza di un esperto professionista in materia matrimoniale quale l’avvocato Roberto Campagnolo. Esiste una sorta di tutela rafforzata alla donazione in costanza di futuro matrimonio, per quanto riguarda i beni immobili. Si tratta più in particolare della casa acquistata con denaro del fidanzato: se il matrimonio non si celebra essa va restituita. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 25 ottobre 2021 n. 29980. Sposando il “sentimento comune” conforme alla ratio del codice, chiosa la Suprema Corte, l’applicazione dell’art. 80 tout court sarebbe riduttivo. In tal senso, Cassazione fa riferimento ad una sua risaliente pronuncia, n. 171/1986, ed applica alla fattispecie de quo la nozione di contratto preliminare di vendita immobiliare. In tal caso, il bene viene restituito al fidanzato in quanto acquirente sostanziale: il rapporto trilaterale diviene rapporto solamente bilaterale, il terzo acquirente non interviene sostanzialmente, e pur tuttavia il contratto rimane fra donante e terzo, essendo espunto dal rapporto il donatario. Dunque, se viene meno la causa donandi (ossia non si celebrano le nozze): 1) avviene la caducazione dell’attribuzione patrimoniale, e quindi diviene inefficace il rapporto tra donante e donatario (vale a dire tra gli ex fidanzati), mentre 2) rimane efficace il rapporto tra promittente venditore e il donante (ossia il soggetto che versa il corrispettivo). Secondo Cassazione, dunque: “i doni tra fidanzati (…) non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d’uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette”. Essi si basano sul presupposto che la causa donandi sia la previsione di un futuro matrimonio, poi non celebrato, con conseguente caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario e sua retrocessione al donante, che diviene effettivo acquirente. Come chiarito da Cassazione, n. 29980 del 2021, il campo di applicazione dell’art. 80 cc. che disciplina l’ipotesi di ottenere la restituzione dei doni fatti al fidanzato, si estende anche alle donazioni immobiliari, anche quando indirette. Secondo i giudici di legittimità, quindi, nel caso di donazione indiretta immobiliare, se il donante dimostra che il trasferimento di denaro impiegato per l’acquisto dell’immobile all’ex fidanzato/a, è avvenuto a causa della promessa di un matrimonio, poi non realizzato, il donante avrà diritto ad esercitare l’azione restitutoria e, quindi, a considerarsi acquirente effettivo dell’immobile. Lo studio legale avvocato Roberto Campagnolo possiede la necessaria conoscenza, competenza e perizia in materia di compravendita immobiliare, anche applicata al caso di compravendita in vista di un futuro rapporto di coniugio, e può consigliare sial’ex fidanzato promissario acquirente che il venditore.
Esiste quindi una tutela graduata dal legislatore:
- Le liberalità d’uso, tra le quali rientrano i regali fatti per celebrare particolari occasioni, quali ad esempio i compleanni e gli anniversari, ma anche i tipici regali che la coppia è solita scambiarsi, senza necessariamente che vi siano delle ricorrenze precise (art. 770 c.c.).
- i doni tra fidanzati, di cui all’art. 80 c.c., i quali, non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di riconoscenza , né alle liberalità d’uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, sono soggetti ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice.
- Le donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette, fatte a causa della promessa di matrimonio, quest’ultima costituendo una presupposizione, sicché ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi (in caso di donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) si determina “la caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario senza incidenza, invece, sull’efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto di retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente” (Cassazione 25 ottobre 2021, n. 29980).
- A codeste fattispecie si aggiungono le donazioni fatte in riguardo ad un futuro matrimonio (art. 785 c. c.), cosiddette donazioni obnuziali o propter nupitias), le quali, come già ricordato, richiedono la forma dell’atto pubblico, e non producono effetto fino a quando il matrimonio non sia stato celebrato.
Lo studio legale avvocato Roberto Campagnolo è a vostra disposizione per fornire consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia matrimoniale e privatistica.