Tutela legale dell’Arte

Si riporta di seguito un commento dell’Avvocato Roberto Campagnolo alla sentenza di cassazione relativa alla compravendita di opere d’arte ed in particolare a fattori modificanti il valore del contratto di vendita successivi alla cessione dell’opera.

Articolo pubblicato su “RESPONSABILITA’ CIVILE E PREVIDENZA”, anno LXV, Fasc. 4/5 – 2000 – Giuffrè Editore.

L’errore sull’identità dell’autore nella negoziazione di opere d’arte.

Cass civ., 2 febbraio 1998, n. 985 – Sez. II – Pres. GAROFALO – Rei. PAOLINI – P.M. NARDI (diff.) – Bartolomei Corsi (avv. Galluzzo) c. Ministero Beni Culturali.

Obbligazioni e contratti – Opera d’arte – Vendita – Autenticità dell’opera – Errore di uno o di entrambi i contraenti – Conseguenze.

Obbligazioni e contratti – Vizio della volontà – Errore – Scusabilità – Irrilevanza.

Obbligazioni e contratti – Bene alienato – Valore – Errore – Rilevanza – Condizione.

In tema di vendita di opere d’arte, l’errore di uno o di entrambi i contraenti sull’autenticità dell’opera negoziata e sulla effettiva indennità del relativo autore può dar luogo, ai sensi dell’art. 1428 c.c. alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell’identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della stipulazione dell’accordo (1).

La scusabilità dell’errore che abbia viziato la volontà di uno dei contraenti al momento della conclusione del contratto, è irrilevante ai fini dell’azione di annullamento, dovendosi avere riguardo alla riconoscibilità dell’errore da parte dell’altro contraente(2).
L’errore sul valore della cosa alienata è rilevante dell’invalidità del contratto quando sia conseguenza di un errore su una qualità essenziale della cosa medesima (3).

FATTO. – Edison Giudice, Giancarlo, Pietro e Maurizio Bartolomei Corsi, con atto del 3 novembre 1988, citarono dinnanzi al Tribunale di Roma il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali chiedendo annullarsi, per dedotto errore degli alienanti, la vendita in data 23 marzo 1977, con la quale essi istanti, o loro autori, avevano trasferito allo Stato, per un prezzo di lire 85.000.000, la proprietà di due statue: per suffragare la domanda, fecero presente che, avendo avuto ad oggetto il contratto revocato in discussione, per un verso, una «statua di legno di grandezza naturale rappresentante la Vergine col Bambino in collo, opera del Maestro della Cappella Pellegrini, sec. XV», e, per un altro, una «statua senese in terracotta rappresentante S. Antonio Abate del secolo XV a grandezza naturale», avevano di recente scoperto essere stata attribuita la paternità della prima delle sculture cennate a Jacopo della Quercia e dover, perciò, essere ritenuto il valore della stessa inestimabile e, comunque, di gran lunga superiore all’importo del prezzo come sopra concordato e riscosso; doversi ravvisare nella fattispecie il consenso dei venditori inficiato da errore essenziale, riconoscibile dall’acquirente, e ricorrere, quindi, gli estremi per far luogo alla reclamata invalidazione del negozio in argomento.
Il Tribunale, con sentenza del 23 aprile 1991, resa nel contraddittorio e nella resistenza della p.a. convenuta, rigettò la domanda.
Sul gravame di Giancarlo, Pietro, Maurizio Bartolomei Corsi, di Stefano Cozzi, erede di Edison Giudice, deceduto nelle more, nonché di Anton Ugo Serra e di Ada Torrigiani, esecutori testamentari del predetto attore originario, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12 luglio 1994, data anche questa nel contraddittorio del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, disattesa l’impugnazione, confermò la pronuncia del primo giudice.
La Corte distrettuale motivò la decisione, evidenziando, fondamentalmente, non potersi ravvisare acquisita la prova certa dell’attribuibilità della paternità della statua oggetto della vertenza a Jacopo della Quercia, in ogni caso, già autorevolmente ipotizzata in epoca antecedente alla conclusione della vendita in argomento; essere presumibile che i venditori avessero avuto conoscenza delle opinioni espresse sul tema da un noto critico al momento della conclusione del contratto, e doversi, comunque, ritenere ascrivibile a colpa una loro eventuale ignoranza al riguardo; essere stato congruo il prezzo di vendita in relazione a quelle che erano state le condizioni dell’opera negoziata al momento dell’alienazione; non doversi indagare sulla riconoscibilità dell’errore da parte della p.a. acquirente, nella riscontrata esclusione della relativa sussistenza oggettiva; non avere gli appellanti mai affermato che la vendita non sarebbe stata stipulata se fosse stata nota ad essi o ai loro autori la paternità, assunta, reale della scultura negoziata.
Stefano Cozzi, Giancarlo, Pietro, Maurizio Bartolomei Corsi ricorrono, con censure per la verità, non puntualmente articolate, per la cassazione della suindicata sentenza di primo grado, non notificata.
Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali resiste al ricorso, notificatogli il 7 luglio 1994, con controricorso del 16 settembre 1994.

DIRITTO. – 1. Giancarlo, Pietro e Maurizio Bartolomei Corsi, nonché Stefano Cozzi hanno introdotto una domanda intesa ad ottenere, a mente degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1431 c.c., l’annullamento della vendita in data 23 marzo 1977, di cui in narrativa, con la quale essi istanti, o loro autori, trasferirono alla p.a. attuale controricorrente la proprietà, fra l’altro, di una «statua in legno di grandezza naturale rappresentante la Vergine col Bambino in collo » dichiarata « opera del Maestro della Cappella Pellegrini, sec. XV»: per suffragare la pretesa, hanno dedotto che il consenso alla conclusione del negozio considerato sarebbe stato prestato da essi alienanti e dai loro surrichiamati danti causa per un errore, assunto, essenziale e riconoscibile dalla controparte, acquirente, e cioè sul ritenuto, ed esternato, presupposto dell’attribuibilità della paternità della statua cennata al suddetto « Maestro della Cappella Pellegrini », mentre in prosieguo era emerso essere stata la stessa opera, e per di più fra le maggiori, di Jacopo della Quercia; che la p.a. compratrice, al momento della formazione del contratto, avrebbe avuto, se non la piena contezza, la possibilità di ritenere riconducibile a tale ultimo artista la creazione dell’opera acquistata, essendo da evidenziare, a tale riguardo, che l’identificazione nel della Quercia dell’autore della scultura lignea in discussione, già ipotizzata da qualche noto studioso d’arte antecedentemente alla conclusione della vendita contestata, risultava ravvisata «possibile» in una relazione di organi tecnici di detta p.a. stata prodromica alla conclusione di tale contratto e sarebbe stata in atto data per certa sia in autorevoli pubblicazioni, sia in ragione del fatto che la medesima risulta esposta in un museo statale come opera dell’artista sunnominato.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha sanzionato la reiezione della domanda così coltivata dagli odierni ricorrenti, da un lato, rilevando non potersi ritenere provata la sussistenza dell’errore invalidante dai predetti denunciato, per essere stata « incerta all’epoca del contratto » in argomento, e « ancor non del tutto certa » all’attualità l’attribuibilità della statua di cui trattasi a Jacopo della Quercia, appalesandosi ancorata la tesi dell’identificabilità del creatore dell’opera in tale artista, non già a dati « documentali o altrimenti dimostrabili» ma, ad argomentazioni « sullo stile del maestro e su indizi… idonei (soltanto) a far ravvisare la scuola o la bottega dello stesso », « il cui impegno totalitario o la cui semplice partecipazione alla realizzazione dell’opera restano comunque sempre a livello di ipotesi »; dall’altro, osservando, sulla premessa che, in ogni caso, la riferibilità a Jacopo della Quercia della creazione della scultura negoziata sarebbe risultato solo all’esito di lavori di restauro sulla medesima fatti eseguire dalla p.a. compratrice, che, emergendo «dal testo del contratto di compravendita che… entrambe le parti concordemente indicano la statua de qua come opera del Maestro della Cappella Pellegrini, sembra ragionevole ritenere che i contraenti si siano attenuti, nell’identificazione del bene compravenduto e nella determinazione del suo prezzo, ad una valutazione di esso tale da considerare l’eventuale pregio e l’attribuibilità alla mano od alla scuola di un maestro di rilievo» ed abbiano contemplato anche l’eventualità della relativa attribuzione al della Quercia.
Stefano Cozzi, Giancarlo, Pietro e Maurizio Bartolomei Corsi, con un primo ordine di censure enucleabile dal testo del ricorso, rivolto, nel suo insieme, a prospettare la riscontrabilità nella decisione della Corte capitolina di «violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 1427, 1428, 1431 e 2697 ss.; 1362 ss. c.c. », lamentano, innanzi tutto, che, statuendo nei termini illustrati sul « punto relativo alla paternità dell’opera», la Corte anzidetta avrebbe reso una pronuncia inficiata da «violazione plateale dei principi che regolano le prove, e la loro valutazione», ed inoltre da difetto di motivazione suscettibile di rilevare a’ sensi dell’art. 360, comma I n. 5, del codice di rito, per aver affermato incerta l’attribuzione della scultura in controversia a Jacopo della Quercia, a loro dire, viceversa, non discutibile, nell’omessa considerazione del dato che la paternità dell’opera risulta attribuita a tale artista in uno scritto della dr.ssa Anna Maria Maetzke, «sovrintendente di Arezzo», contenuto nel volume «Scultura dipinta», pubblicato in occasione di una mostra « effettuata » in Siena, presso la Pinacoteca nazionale fra il 16 luglio ed il 31 dicembre 1987, e della circostanza che l’opera medesima è stata, e viene, esposta, fin dal 1977, come creazione del della Quercia in prestigiosi musei della p.a. acquirente; sostengono, in secondo luogo, che il giudice del merito avrebbe affermato, « tra sofismi e contraddizioni », essere stata nota agli alienanti, al momento della stipulazione della vendita in discorso, l’attribuibilità a Jacopo della Quercia della scultura venduta, ignorando che, siffatta asserzione, ad ogni buon conto indimostrata, trova incontrovertibile smentita nella lettera di detto contratto, che identifica, inequivocabilmente, l’oggetto negoziato come « opera del Maestro della Cappella Pellegrini ».
Le illustrate doglianze, dirette, nella realtà, a denunciare la ravvisabilità nella sentenza impugnata di vizi di motivazione, sono sostanzialmente, fondate.

A) La declaratoria della Corte territoriale secondo la quale le parti contraenti la vendita di cui trattasi negoziarono la scultura in contestazione avendo la consapevolezza della possibile riferibilità della relativa creazione a Jacopo della Quercia, e secondo cui una siffatta consapevolezza fu, specificamente, presente negli alienanti, non solo si rivela priva di qualsiasi ancoraggio argomentativo e probatorio, e, in definitiva, apodittica, ma, appare resa nella patentemente omessa considerazione delle risultanze, difficilmente controvertibili, che è dato ricavare dalla lettera del contratto oggetto della vertenza: ed invero, documentando il testo di tale contratto, che è ragionevole presumere stilato con la precisione ed il rigore formali propri dei contratti, solenni, delle pp.aa., in genere, e dello Stato, in ispecie, e, perciò, redatto in termini fedelmente riproduttivi delle dichiarazioni di volontà dei soggetti intervenuti alla conclusione dell’accordo, che alienanti e p.a. compratrice convennero, rispettivamente, di vendere e di acquistare un’opera scultorea indicata creata dal «Maestro della Cappella Pellegrini», e non da un qualsiasi altro artista, e, in particolare, non fecero cenno alcuno all’ipotesi che la paternità della statua negoziata fosse attribuibile a Jacopo della Quercia, resta impossibile comprendere sulla base di quali elementi il giudice del merito si sia indotto a ritenere, e ad affermare, che la traslazione contestata venne posta in essere dai venditori nella presupposta eventualità che l’oggetto relativo costituisse creazione dell’artista da ultimo nominato.
Al riguardo, pertanto, è riscontrabile nella sentenza impugnata un innegabile difetto di motivazione, ben suscettibile di assumere rilievo a’ termini dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., altrove ricordato.
Ed è appena il caso di osservare che all’evidenziata carenza dell’iter argomentativo addotto per supportare il dictum della decisione censurata non riescono, in nessun modo, ad ovviare le asserzioni, contenute nella motivazione della cennata pronuncia, secondo le quali «il prezzo… pattuito nella vendita in controversia…, rilevante per l’epoca… rispecchiava il valore della statua (negoziata) per quel che essa era in relazione alle condizioni in cui si trovava per quanto di essa si potesse in quel momento obiettivamente conoscere e ritenere, compresa la possibile attribuzione al della Quercia, ipotizzata anni prima dal Ragghianti e… non ignorabile dai venditori», sicché dovrebbe senz’altro presumersi essere stato il consenso di costoro «esattamente determinato dalla conoscenza di quelli che all’epoca erano i parametri di valutabilità del bene parimenti noti ad essi non meno che all’altro contraente»: la Corte distrettuale, di fatti, non indica nessun elemento suscettibile di dimostrare la fondatezza dell’assioma, implicito nelle sue riprodotte proposizioni secondo il quale l’entità del prezzo pattuito nella vendita in controversia attesterebbe essere stata quella conclusa nella contemplata presupposizione della possibile appartenenza della paternità della scultura negoziata ad un autore diverso dal «Maestro della Cappella Pellegrini», e segnatamente a Jacopo della Quercia.

B) Parimenti non adeguatamente giustificata si appalesa, alla stregua delle emergenze desumibili dal materiale istruttorio in atti, l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale la riscontrabilità dell’errore invalidante la vendita in contestazione dedotto dagli attuali ricorrenti andrebbe senz’altro esclusa per risultare « ancor non certa » nel processo l’accampata attribuibilità a Jacopo della Quercia della paternità della statua oggetto della vertenza, e, perciò, implicitamente ma inequivocabilmente, per non essere dimostrato che la vendita cennata non abbia realmente avuto per oggetto, così come dichiarato dai relativi contenenti, un a scultura opera del « Maestro della Cappella Pellegrini ».
A tal proposito, premesso che la pronuncia che deve essere resa sul tema nel quadro del processo in esame deve risultare finalizzata unicamente alla definizione della vertenza insorta fra i contendenti, e va basata sugli elementi ricavabili dalle prove acquisite all’incarto processuale, è da porre in risalto che la Corte distrettuale ha negato la certezza dell’attribuzione della paternità della scultura in argomento a Jacopo della Quercia nella to-talmente omessa considerazione del dato, assolutamente pacifico in causa, e di indubbia valenza decisoria, per quanto di ragione ex art. 2735 c.c., che la p.a. resistente, ormai da quattro lustri, espone in musei pubblici ed in mostre ufficiali detta scultura come opera dell’artista sunnominato.

C) Corollario delle considerazioni fin qui sviluppata è che la sentenza impugnata va ravvisata insufficientemente e incongruamente motivata con riferimento alla statuizione che ha come sopra negato la materiale riscontrabilità nella situazione controversa di un errore degli alienanti sulla qualità della cosa negoziata suscettibile, almeno in astratto, di determinare l’invalidazione della vendita oggetto della vertenza a mente degli artt. 1427 ss. c.c. (essendo da ritenere, al riguardo, che, in tema di vendita di opere d’arte, l’errore di uno, o di entrambi i contraenti sull’autenticità dell’opera negoziata e sull’effettiva identità del relativo autore può, senz’altro, dar luogo, a mente dell’art. 1428 c.c., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell’identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto avuta da una o da tutte e due le parti al momento della stipulazione dell’accordo: cfr., in merito, la risalente, Cass. civ., Sez. 1, 21 aprile 1956, n. 1220).

2. La Corte d’appello di Roma ha raccordato la come sopra resa pronuncia di rigetto dell’azione di annullamento della vendita di cui in narrativa nei termini illustrati sub 1) coltivata da Stefano Cozzi, Giancarlo Pietro e Maurizio Bartolomei Corsi, osservando che, tenuto conto di tutte le peculiarità della fattispecie, il dedotto errore degli alie-nanti contestato andrebbe ravvisato frutto di «imperdonabile negligenza» e di «colpa grave », «sì da incorrere nel limite legale che questa comporta nell’applicazione del principio di buona fede e non trovare protezione da parte dell’ordinamento: dormientibus iura non succurrunt ».
Giancarlo, Pietro, Maurizio Bartolomei Corsi e Stefano Cozzi, con una ulteriore censura ricavabile dal testo del ricorso, prospettano che, « così decidendo », la Corte capitolina «ha creato un requisito nuovo, non previsto dalla legge, per la rilevanza dell’errore, e, cioè, la mancanza di colpa, ovvero di colpa grave», e avrebbe reso, quindi, una pronuncia in varia guisa viziata.
La doglianza è fondata.
In merito, è sufficiente richiamare il tradizionale, mai smentito, orientamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo il quale, nel vigente ordinamento giuscivilistico, l’errore essenziale di uno dei soggetti intervenuti nel contratto opera come causa dell’annullamento di questo nella ricorrenza del connotato della relativa riconoscibilità da parte dell’altro contraente, nell’irrilevanza, ai fini considerati, dei requisito della sua scusabilità (cfr., al riguardo, Cass. civ., Sez. III, 17 marzo 1974, n. 1464, Cass. civ., Sez. lav., 20 settembre 1978, n. 4020).

3. La Corte d’appello di Roma, nella sentenza impugnata, ha, altresì, ancorato la pronuncia di reiezione della domanda di annullamento della vendita di cui in narrativa come nei paragrafi precedenti esperita da Giancarlo, Pietro, Maurizio Bartolomei Corsi e da Stefano Cozzi al rilievo che costoro, « nel dedurre il pretesto errore circa la paternità dell’opera», non avrebbero «mai esplicitamente affermato né implicitamente sostenuto che, ove avessero conosciuto l’attribuibilità della statua al della Quercia, non avrebbero prestato il loro consenso alla vendita in quanto non si sarebbero mai privati di un oggetto di sì gran pregio e prestigio…» ed «in realtà, …hanno prospettato solo, e ripetutamente, una questione di valore dell’oggetto compravenduto, evidenziando come lo stesso, ammesso il valore di una simile opera sia quantificabile, s’aggiri ora su svariati miliardi», in tal guisa deducendo « un errore sul valore del bene oggetto di contratto che, per costante giurisprudenza, qual che sia l’entità, non può essere considerato essenziale non può, pertanto, determinare l’annullamento del contratto ».
Stefano Cozzi, Giancarlo, Pietro e Maurizio Bartolomei Corsi, con un terzo ordine di censure contenute nel ricorso, contestano la fondatezza delle riportate considerazioni poste dalla Corte capitolina alla base della sua decisione, adducendo che, contrariamente a quanto da detta Corte inopinatamente affermato, essi ricorrenti avrebbero, fin dall’inizio della vertenza, sempre nel corso di questa, denunciato la sussistenza di un loro errore, « essenziale a’ sensi del n. 3 dell’art. 1429 c.c. », « in ordine alla prestigiosa paternità dell’opera » compravenduta, e quindi, in ordine all’identità ed alle qualità dell’oggetto del contratto revocato in discussione, e chiesto, appunto ìn ragione di siffatto errore, l’invalidazione di tale contratto; soggiungono che, in ogni caso, in contrasto con ciò che risulta ritenuto dal giudice del merito, « anche l’errore sul valore, quando il valore sia davvero rilevante, può essere considerato essenziale, incidendo sulla identità o su una qualità dell’oggetto, che secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze deve ritenersi determinante del consenso ».
Anche la doglianza in discorso si rivela fondata.
La decisione contestata, di vero, si rivela resa nella patentemente omessa considerazione del dato che gli attuali ricorrenti hanno sempre posto l’accento sull’allegazione di essersi ingannati sull’identificazione dell’autore dell’opera che si indussero ad alienare con la vendita in controversia, così, all’evidenza, denunciando un errore su una qualità essenziale della cosa negoziata (cfr., per riferimenti, ex plurimis, Cass. civ., Sez. 11, 16 aprile 1984, n. 2457), non potendosi dubitare del fatto che, dal punto di vista funzionale e da quello economico, la paternità dell’opera d’arte ne costituisce una caratteristica individuante fondamentale.
E se la falsa conoscenza inerì alla cennata qualità essenziale dell’oggetto negoziato, deve ritenersi secondaria e sostanzialmente inconferente l’osservazione del giudice del merito sulla irrilevanza, ai fini dell’annullabilità della vendita, dell’errore sul valore della cosa alienata, posto che, in ogni caso, l’errore sul prezzo di questa si configurerebbe, nella fattispecie, come mera conseguenza dell’errore sulla natura del bene, di per sé, senz’altro suscettibile di determinare l’invalidazione del contratto (cfr., al riguardo, Cass. civ., Sez. III, 5 dicembre 1974, n. 4020), nella non pertinenza alla qui esaminata tematica dell’orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla Corte territoriale, per cui l’errore sul valore, a differenza di quello c.d. in substantia, non assume valenza invalidante ex artt. 1427 ss. c.c., (cfr., in proposito, Cass. civ., Sez. un., 24 aprile 1968, n. 1249).

4. La Corte d’appello di Roma, nella sentenza impugnata, sul ritenuto presupposto dell’oggettiva insussistenza, e, come detto, della assunta irrilevanza dell’errore-vizio dedotto dagli attuali ricorrenti a supporto dell’azionata domanda di annullamento della vendita di cui in narrativa, ha considerato che « se errore non v’era, neppure può parlarsi di riconoscibilità o meno di esso », dovendosi, perciò, « escludere qualsiasi ipotesi di lesione della buona fede dell’un contraente ad opera dell’altro, qualsiasi ipotesi di errore e quindi qualsiasi questione di riconoscibilità di esso ».
Stefano Cozzi, Giancarlo, Pietro e Maurizio Bartolomei Corsi, con l’ultimo ordine di doglianze sviluppate nel ricorso, deducono, nella sostanza, essere incongrua la motivazione cui la Corte distrettuale ha ancorato il dictum della pronuncia resa sul punto, per non aver detta Corte considerato, fra l’altro, che da documentazione della controparte allegata alla pratica preparatoria della vendita di cui trattasi risulterebbe che la possibilità della attribuibilità a Jacopo della Quercia della scultura in argomento era stata espressamente valutata dagli organi tecnici della p.a. acquirente nel corso dell’iter negoziale sfociato nella conclusione del contratto oggetto della vertenza.
Risultando la deliberazione delle considerate deduzioni subordinata all’esito positivo dell’indagine sulla sussistenza effettiva del contestato errore invalidante che, per effetto dell’accoglimento della censura di cui sub 1), deve essere demandata al giudice del rinvio, l’esame della doglianza considerata va ravvisato assorbito.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata, e la causa, per un rinnovato completo esame, deve essere rinviata dinanzi ad altro giudice del merito, designato in una Sezione della Corte d’appello di Roma diversa da quella che ha reso la pronuncia annullata, il quale, avendo riguardo a quello che sarà l’esito finale globale della vertenza, provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità. (Omissis).
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(1-3) L’errore sull’identità dell’autore nella negoziazione di opere d’arte.

Nella vicenda processuale in esame gli attori convenivano in giudizio il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali al fine di ottenere l’annullamento per errore essenziale e riconoscibile, di un contratto di compravendita, concluso nei primi mesi del 1977, avente per oggetto l’alienazione a favore dello Stato della proprietà di due statue, rispettivamente di legno e di terracotta, erroneamente ritenute dai contraenti opera dei Maestri della Cappella Pellegrini del sec. XV. Gli attori venivano, infatti, a scoprire in un momento successivo alla sottoscrizione del contratto, che le statue, alienate (1) ad un determinato prezzo, dovevano in realtà attribuirsi all’opera dello scultore «Jacopo della Quercia» e che in conseguenza di tale circostanza assumevano un valore economico ben maggiore rispetto a quello pattuito in contratto. Il Tribunale di Roma, con sentenza resa nel contraddittorio della p.a. rigettava la domanda come la Corte d’appello di Roma su gravame proposto dagli attori originari e dagli esecutori testamentari di uno degli attori deceduti nelle more del giudizio.
La Corte d’appello affermava, in particolare, che a) non poteva ravvisarsi acquisita la prova certa dell’attribuibilità dell’opera oggetto della vertenza a Jacopo della Quercia e che, in ogni caso, tale paternità era stata già ipotizzata in epoca antecedente alla conclusione della vendita da autorevoli critici, di tal guisa che se gli attori non avevano avuto conoscenza di tali orientamenti scientifici, la suddetta mancanza doveva attribuirsi a loro colpa; b) il prezzo della vendita doveva comunque ritenersi congruo; c) nessuna analisi relativa alla riconoscibilità dell’errore doveva compiersi ad opera della Corte in quanto da parte degli attori non era stata raggiunta la prova della sussistenza dello stesso e della sua rilevanza nella formazione del loro consenso contrattuale. La Suprema Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, ritenendo il caso meritevole di un rinnovato e completo esame.
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha affrontato in modo articolato ed analitico il complesso problema della rilevanza dell’errore (2) nella formazione della volontà contrattuale, delle conseguenze giuridiche che tale fenomeno comporta nelle fattispecie concrete in cui esso si manifesti, nonché il problema delle modalità probatorie secondo cui lo stesso deve essere dimostrato dinanzi alle Autorità Giudiziarie investite del giudizio per rilevare in concreto. Ferma restando l’inquadrabilità della presente fattispecie nell’ambito dell’annullabilità del contratto (per errore essenziale) (3) prevista e disciplinata dall’art. 1428, n. 2 c.c., in quanto involgente un problema di «falsa rappresentazione dell’identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto negoziato da una o da entrambe le parti al momento della stipulazione dell’accordo», nonché di errore sul prezzo come mera conseguenza dell’errore sulla natura del bene, di per sé suscettibile di determinare l’invalidazione del contratto; la Suprema Corte, con la sentenza in commento, provvede ad analizzare e ad evidenziare i requisiti che deve rivestire l’errore per poter assurgere a legittima causa di invalidità del contratto (4).

In primo luogo la Cassazione rileva violazione di legge é difetto di motivazione nella sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma per avere la Corte di merito affermato, in forma sostanzialmente apodittica e sulla base di argomentazioni totalmente sguarnite di qualsiasi riscontro probatorio, l’inesistenza di un errore giuridicamente rilevante in cui sono incorsi gli attori per la mancanza di una prova concreta dell’incidenza della falsa rappresentazione della realtà su un elemento contrattuale, legislativamente previsto e specificatamente sull’identità dell’oggetto della prestazione (5). Con tale argomentazione la Suprema Corte, oltre a mettere in risalto la necessità imprescindibile di un costante riscontro probatorio chiarisce, in via preliminare, richiamandosi alla dottrina classica, una delle caratteristiche fondamentali dell’errore, ovvero che la verità o la falsità di una rappresentazione non può dipendere, pertanto, dal confronto con la realtà, sia perché l’oggetto non si può prendere in considerazione al di fuori di una rappresentazione umana (ed, infatti, quando diciamo che una cosa è in un certo modo, facciamo sempre riferimento alla media delle rappresentazioni ad essa riferibili), sia perché in certi casi, si deve prescindere dall’oggetto che non esiste (si pensi all’ipotesi di una rappresentazione di un bene futuro e di un errore sulle relative qualità).
«Per giudicare della falsità della rappresentazione occorre, invece, stabilire se il soggetto attribuisce al segno, alla struttura rappresentativa adoperata, l’idoneità ad evocare un contenuto di realtà uguale o diversa da quella che la comunità in cui vive e si esprime, designa con lo stesso segno.
L’errore denota, quindi, una relazione di difformità che intercorre tra due diversi punti di vista, egualmente riferibili a soggetti umani. Più che un evento psichico destinato ad esaurirsi in interiore homini, il concetto di errore indica, pertanto, un fenomeno che assume precise dimensioni oggettive nell’ambito del rapporto sociale ed in relazione al problema della comunicazione» (6).
L’errore può, inoltre, consistere nell’ignoranza e/o falsa conoscenza della realtà dì fatto o di diritto, tutte le volte che questa è tale da influire positivamente sulla volontà del soggetto, ovvero ogni volta che la conoscenza della circostanza ignorata avrebbe potuto orientare la volontà del soggetto in modo diverso di quanto è realmente accaduto (7).
L’errore, pertanto, è una falsa rappresentazione della parte in ordine al contratto ed ai suoi presupposti (8).
Ciò posto, la Suprema Corte giunge ad analizzare i requisiti tipici dell’errore quale causa di annullamento del contratto e ad affermare, in linea con la norma codicistica e la migliore dottrina (9), che l’errore per determinare l’annullabilità del negozio deve essere essenziale e riconoscibile.
Essenziale è l’errore (10) che assume per il contraente un’importanza determinante secondo una valutazione oggettiva. La disciplina del contratto, ex art. 1429 c.c., definisce come essenziale (ope legis), l’errore che cade sulla natura o sull’oggetto dello stesso, e anche sull’identità (come nel caso in esame) dell’oggetto della prestazione; su una qualità del medesimo che secondo il comune apprezzamento debba ritenersi determinante del consenso; del pari sull’identità o sulle qualità dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state deter-minanti del consenso.
La definizione normativa non è tassativa e non esclude che anche l’errore su presupposti oggettivi possa essere essenziale se in relazione alle circostanze essa risulta determinante del consenso. Tale definizione vale tuttavia a delimitare l’errore essenziale escludendo di regola rilevanza all’errore sul motivo (11).
Dall’esame relativo al carattere dei diversi tipi di errore essenziale si deduce, infatti, una chiara scelta del legislatore diretta ad escludere dal giudizio sulla validità dell’atto, quell’area, pur ricchissima di valutazioni difettose e di imprevidenze, che costituisce un dato pressoché ineliminabile nello svolgimento delle attività inerenti alla contrattazione e al mercato. Ad un tale indirizzo normativo corrisponde la distinzione, non sempre agevole, tra l’errore sulle qualità (o sulla quantità) (12), da un lato, l’errore di valutazione e di previsione dall’altro. I primi rientrano nella tipologia astratta degli errori essenziali, i secondi, nella tipologia, a noi già nota, degli errori «sui motivi», errori non di rado determinanti, per il soggetto, ma reputati oggettivamente «non essenziali» (13). Quest’ultimi sono errori di valutazione relativi alla convenienza economica dell’affare stipulato (14).
Essi sono considerati irrilevanti, non solo perché concernono in modo meramente indiretto la qualità della cosa e rientrano spesso in un quadro di apprezzamenti soggettivamente variabili, ma soprattutto perché sono tradizionalmente ricompresi nel rischio normalmente connesso, sia pure con riferimento al tipo di negozio stipulato, alle libere attività economiche. Si pensi alla differenza tra le due ipotesi seguenti: un soggetto acquista un dipinto, credendolo d’autore, mentre è una copia abilmente contraffatta (errore sull’identità dell’oggetto); un altro soggetto compra un dipinto d’autore, credendolo, in base alla sua esperienza o alle sue informazioni, che sia ancora molto quotato, mentre in tempi recenti ha subito un forte ribasso. In questa logica, pienamente coerente con l’indirizzo dei codici ottocenteschi, il legislatore ha tentato, come si è anticipato, di tracciare una linea distintiva, talvolta sfumata nei suoi precisi contorni, tra gli errori che attengono a termini essenziali dell’atto stipulato e che sono in grado di acquistare un rilievo oggettivo sulla base di un apprezzamento medio e gli errori che si riferiscono a valutazioni o a previsioni soggettive relative alla convenienza economica dell’affare o più in generale, ad altri moventi psicologici del tutto personali, che come tali esulano dalla possibilità di un controllo immanente al senso dello schema posto in essere(15). Irrilevante a questo punto deve ritenersi, come giustamente affermato dalla Suprema Corte, che l’errore degli attori abbia coinvolto una valutazione sul valore del bene, in quanto una tale considerazione altro non è che una conseguenza del fatto che l’errore de quo ricade su uno degli elementi essenziali del contratto.

Si considera, in definitiva, che un errore è essenziale (16), quando cade su determinati elementi contrattuali (essenzialità a priori) o su altri che, pur legislativamente previsti, necessitano di un accertamento sulla rilevanza dell’errore nella formazione del consenso (artt. 1429, 1430 c.c.).
Per l’accezione di essenzialità in relazione alle varie categorie di errore, le argomentazioni e le conseguenti conclusioni non sono comuni a tutta la dottrina, i cui studi specifici, in materia, hanno condotto a risultati non univoci.
Autorevole dottrina (17) ritiene che «l’interprete non può classificare essenziale un errore concreto sulla mera base dell’importanza che esso può avere avuto per il soggetto che ne è stato vittima», ed esprime, in tal modo, una valutazione orientata sulla tipicità delle varie figure di errore. Altro orienta-mento(18) sembra depurare l’essenzialità da ogni collegamento con l’efficienza determinante dell’errore sulla conclusione del contratto, per procedere ad una misurazione in astratto nesso di causalità.
L’errore deve, tuttavia, essere anche riconoscibile dall’altro contraente e ciò in quanto vi è un affidamento ragionevole delle parti nella certezza dei traffici contrattuali da tutelare. Pertanto, la riconoscibilità dell’errore sussiste, secondo l’indicazione della legge, quando, – in relazione alle circostanze del contratto ed alle qualità dei contraenti – una persona di normale diligenza avrebbe dovuto rilevare l’errore, cioè avrebbe dovuto riconoscere la falsa rappresentazione della controparte (19).

L’indicazione normativa identifica la riconoscibilità secondo un criterio di normalità che non richiede un intenso sforzo valutativo da parte dei contraenti, e che induce a intendere l’errore riconoscibile come errore palese (20).
In giurisprudenza si ritiene che la riconoscibilità non sia un requisito necessario nel caso di errore comune o bilaterale(21).
Nell’errore comune, riscontrabile quando entrambi i contraenti danno per vera una circostanza falsa, la parte è appunto a conoscenza della falsa rappresentazione dell’altra.
In tal caso la ragione dell’affidamento viene meno perché ciascuna parte sa che l’altra ha stipulato sulla base di quella rappresentazione e sul presupposto della sua rispondenza al vero (22).
Ugualmente, come del resto messo in evidenza dalla sentenza in commento, se l’errore non è oggettivamente riconoscibile, ma di fatto è riconosciuto, non ha senso escluderne la rilevanza solo perché il codice fa riferimento alla riconoscibilità in astratto dell’errore. La norma è prevista, infatti, esclusivamente per l’ipotesi in cui il soggetto ignori l’errore altrui, e quindi, non protegge qualsiasi ignoranza, ma solo l’ignoranza incolpevole (23).
Considerato, dunque, che nel caso in esame «da diversi lustri l’opera in discussione era esposta nei musei e da tutti considerata come opera del “Della Quercia”, non vi è dubbio che ci si trovi di fronte ad un’ipotesi di errore c.d. comune e/o riconosciuto dalla controparte “almeno in astratto invalidante”».
Come giustamente messo in evidenza dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, nessuna rilevanza ai fini della invalidità o meno del contratto riveste, invece, il requisito, non codificato, né diversamente contemplato dalla legge, della inescusabilità dell’errore, posto in essere dai soggetti alienanti.
La Cassazione rileva, in particolare, che « l’errore essenziale di uno dei soggetti intervenuti nel contratto opera come causa dell’annullamento di questo nella ricorrenza del connotato della relativa riconoscibilità da parte dell’altro contraente, nell’irrilevanza, ai fini considerati, del requisito della sua scusabilità ». E tale orientamento deve ritenersi in linea con la migliore dottrina, secondo la quale «l’ordinamento vigente non ha attribuito rilevanza all’eventuale negligenza del soggetto che è incorso in errore, cioè alla scusabilità o meno dell’errore, e la giustificazione della scelta legislativa risiede nella esigenza di non creare inutili intralci al mercato ove spesso le contrattazioni sono strettamente interdipendenti», «l’errore riconoscibile è causa della annullabilità del contratto anche se inescusabile».
Ciò si spiega in quanto, a prescindere dalla sua scusabilità, l’errore riconoscibile è comunque inidoneo a suscitare l’affidamento della controparte in ordine alla serietà e consapevolezza della dichiarazione contrattuale (24).
L’ultimo tema rilevante affrontato dalla Cassazione con la sentenza in esame attiene al problema della prova dell’errore. In particolare sostiene la Corte che « la decisione dell’appello di Roma appare resa nella patentemente omessa considerazione delle risultanze, difficilmente controvertibili, che è dato ricavare dalla lettura del contratto oggetto della vertenza: ed invero, documentando il testo di tale contratto, che è ragionevole presumere stilato con la precisione ed il rigore formali propri dei contratti solenni delle pp.aa., in genere, e dello Stato, in ispecie, e perciò, redatto in termini fedelmente riproduttivi delle dichiarazioni di volontà dei soggetti intervenuti alla conclusione dell’accordo, che convennero, rispettivamente, di vendere e di acquistare un’opera scultorea creata dal Maestro della Cappella Pellegrini, e non da un qualsiasi altro artista, e, in particolare, non fecero cenno alcuno all’ipotesi che la paternità della statua negoziata fosse attribuibile a Jacopo della Quercia, resta impossibile comprendere sulla base di quali elementi il giudice del merito si sia indotto a ritenere, e ad affermare che la traslazione contestata venne posta in essere dai venditori nella presupposta eventualità che l’oggetto relativo costituisse creazione dell’artista da ultimo nominato. Al riguardo, pertanto è riscontrabile, nella sentenza impugnata un innegabile difetto dì motivazione, ben suscettibile di assumere rilievo nei termini dell’art. 360, comma 2, n. 5 c.p.c., altrove ricordato».
A tale proposito giova rilevare che si è sostenuto in dottrina che «la configurazione del requisito della riconoscibilità, che si è venuta delineando, non manca di riflettersi sul problema della prova dell’errore. Secondo un antico insegnamento non è possibile dare direttamente la prova dell’esistenza dell’errore» (25), che può trarsi soltanto confrontando la «formula negoziale» con altri «fatti espressivi», dichiarazioni e comportamenti, dai quali risulta che l’errante attribuisce al negozio un significato diverso da quello ricostruibile in base alle regole di interpretazione. Oggetto della prova sono, cioè, i fatti, le circostanze ed i comportamenti da cui emerge, secondo criteri determinati dalla legge, il significato ed il contenuto attribuibili al negozio dall’errante. Posto il problema in questi termini, non può dubitarsi che la disciplina della riconoscibilità incide anche sul contenuto della prova. Secondo l’art. 1431 c.c., infatti, l’errore si considera riconoscibile «quando in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto, ovvero alle qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo». È evidente che la citata disposizione mentre fornisce al giudice il criterio per stabilire come e quando l’errore deve ritenersi riconoscibile, determina allo stesso tempo gli elementi che manifestano l’esistenza dell’errore e dei quali l’errante deve preoccuparsi di fornire la prova in giudizio. Ciò posto, fermo restando che per «contenuto» del contratto deve intendersi l’insieme delle pattuizioni; per «circostanze» del contratto deve intendersi il comportamento delle parti tenuto durante le trattative e durante la conclusione del negozio; per qualità del contraente il comportamento del medesimo, non pare che tali elementi debbano necessariamente concorrere, essendo sufficiente, che anche attraverso uno solo di essi si renda riconoscibile l’errore (26).
In conclusione, sul piano della realtà giuridica, non esiste altro errore se non quello riconoscibile in base ai suddetti elementi, e di conseguenza, deve escludersi che il diritto positivo consenta una ricerca di tipo soggettivo per accertare quale sia la concreta situazione psicologica dei soggetti.
Né a diverso risultato potrebbe condurre il rilievo che, ex art. 1428 c.c. la riconoscibilità viene riferita all’altro contraente, ed ex art. 1431 c.c. alla persona di «normale diligenza». Il riferimento all’altro contraente funge, infatti, da criterio di delimitazione delle circostanze di cui ci si può servire per determinare la riconoscibilità dell’errore.
Analogamente il richiamo alla valutazione dell’uomo medio riguarda il rapporto tra le circostanze e l’errore, nel senso che il significato soggettivo da esse desumibile deve essere valutato in termini di normalità espressiva.
Dare la prova dell’esistenza e della riconoscibilità dell’errore significa, dunque fornire al giudice il materiale da cui risultano gli elementi indicati nell’art. 1431 c.c. e non già dimostrare che l’errore avrebbe potuto essere rilevato dalla controparte. La riconoscibilità, infatti, non è oggetto di prova, bensì, costituisce il risultato di un obiettivo apprezzamento della circostanza (27).

ROBERTO CAMPAGNOLO
Avvocato in Milano