Ho fatto una donazione ma è nulla
La convalida delle donazioni nulle
La donazione deve rivestire la forma dell’atto pubblico, alla presenza di due testimoni, altrimenti è nulla per mancanza di forma.
Parimenti, sono nulle le donazioni di beni altrui o di cose future.
Altro elemento che rende nulla la donazione è il motivo illecito nei casi in cui l’intento illecito risulti dall’atto, o comunque si possa ricavare interpretando la volontà del donante risultante dall’atto, e sia stato il solo a determinare la liberalità del donante.
La donazione nulla (da qualunque causa dipenda) non può essere oggetto di sanatoria da parte del donante, che può soltanto riproporla con efficacia per il futuro, mediante un altro atto dotato dei requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge per porre in essere tale negozio.
La convalida della donazione nulla può essere, invece, eccezionalmente compiuta, ai sensi dell’articolo 799 c.c., solo dagli eredi o dagli aventi causa del donante, purché a conoscenza del motivo di nullità,.
La convalida può avvenire mediante conferma o volontaria esecuzione del negozio, successive alla morte del donante. L’esecuzione della donazione nulla intanto impedisce ai coeredi o aventi causa del donante di far valere la nullità, in quanto i medesimi, con atti o fatti di contenuto non equivoco, diano spontanea esecuzione alla volontà del donante e del donatario, con la consapevolezza della causa della nullità.
Perché possa ravvisarsi, tuttavia, una donazione nulla, che possa formare oggetto di conferma o di esecuzione volontaria, occorre accertare preliminarmente la sussistenza di un accordo in vita tra donante e donatario, essendo insufficiente, ad esempio, una dichiarazione unilaterale dell’intenzione di donare non accettata formalmente dal donatario.