Separazione e Donazione
In sede di separazione sono nulli i patti sulle donazioni: per la risoluzione di una donazione, infatti, è necessario un atto pubblico.
Questo è quanto sancito dalla Suprema Corte con la recente ordinanza n. 5937 del 3 marzo 2020: anche nel caso di accordo tra i coniugi per la risoluzione di una donazione e, dunque, per la retrocessione dei diritti immobiliari al donante, deve essere rispettata la medesima forma dell’atto principale.
Nel nostro ordinamento, infatti, vige il cosiddetto principio di «simmetria delle forme» che impone come il contratto preliminare debba avere, a pena di nullità, la stessa forma del contratto definitivo: conseguentemente il negozio accessorio deve avere la stessa forma del negozio principale.
Nel caso specifico il negozio accessorio era il contratto risolutivo e il negozio principale era una donazione che, come noto, deve essere effettuata, a pena di invalidità, nella forma dell’atto pubblico.
Di conseguenza, poiché l’accordo raggiunto in sede di separazione coniugale non rivestiva la forma dell’atto pubblico, si tratta di un accordo nullo: la moglie, dunque, ottiene di non dover adempiere all’obbligo assunto ed il marito non può pretenderne l’esecuzione coattiva.



