Il Coronavirus è pandemia: questo è quanto dichiarato dall’Organizzazione mondiale della sanità.
La diffusione del CoVid19 sul territorio nazionale e l’adozione dei provvedimenti urgenti di contenimento hanno inciso sulla normale operatività delle imprese in settori vitali per l’economia tra cui il commercio, il turismo, la ristorazione.
Per effetto di tali provvedimenti, le imprese potrebbero non essere più in grado di adempiere le obbligazioni contrattuali assunte.
Ma quali sono le conseguenze giuridiche della c.d. “causa di forza maggiore”?
La forza maggiore è di solito rappresentata come un evento (naturale e non) di forza tale da non potervi resistere.
Tale evento, dal punto di vista civilistico, diventa una causa di esonero dalla responsabilità o di risoluzione del contratto.
Al verificarsi della c.d. “causa di forza maggiore” tutti i contratti in corso potrebbero venir meno o interrompersi con una semplice richiesta, in quanto sinteticamente:– il debitore non è responsabile per il proprio inadempimento (art. 1218 c.c.);
–la sua obbligazione si estingue (art. 1256 c.c.);
– il contratto si risolve di diritto, senza bisogno di alcuna iniziativa di parte né di intervento del giudice (che sarà, tuttavia, necessario in caso di contestazioni; art. 1463 c.c.).
Una volta accertata una causa di forza maggiore, le alternative potranno essere:
– la sospensione: prevista nei contratti internazionali di durata e nei casi in cui la situazione sia incerta o l’impedimento solo temporaneo;
– la risoluzione dei contratti: generalmente prevista nei casi in cui risulti impossibile la prestazione;
– la rinegoziazione (tipicamente strumento per adeguare il contratto alla nuova realtà).
La migliore tutela, in ogni caso, è quella preventiva, che presuppone un’accurata redazione delle clausole contrattuali (con particolare riferimento alle clausole di forza maggiore) per poter reagire anche al peggior scenario, come l’attuale emergenza, con l’auspicio di potercela lasciare presto alle spalle.