Abolita l’azione di restituzione dei beni oggetto di donazione: premiata la libertà di circolazione dei beni ?

Dopo 80 anni sono state abolite le norme che permettevano al legittimario che avesse vinto nell’azione di riduzione e fosse pregiudicato dall’incapienza del donatario di ottenere la restituzione dei beni dai terzi acquirenti. E’ quanto prevede la legge di bilancio 2024.

Dal 1 gennaio 2024 la banca che abbia posto l’ipoteca sul bene donato non verrà più pregiudicata, e nemmeno colui che abbia acquistato il bene a titolo oneroso.

La nuova normativa persegue, infatti, una maggiore sicurezza nella circolazione dei beni.

Il legittimario dovrà sperare nella capienza del donatario e, in caso rimanga insoddisfatto, subirà l’equivalente della falcidia concorsuale, potendo solo distribuire il rischio d’incapienza sugli altri donatari.

Gli interessi contrapposti del legittimario leso, da un lato, e della sicura circolazione immobiliare, dall’altro, vedono la prevalenza del secondo per motivazioni sia giuridiche sia di politica legislativa.

Si pone così termine ad annosi dibattiti dottrinali e a questioni giurisprudenziali. Soprattutto, non sarà più necessario stipulare polizze assicurative sui beni provenienti da donazione.

Ai sensi dell’art. 555 cod. civ. qualora le donazioni eccedano il valore della quota della quale il defunto può disporre esse sono soggette alla riduzione della quota a favore dei legittimari.

 

Fino ad oggi, il bene donato acquistato dal terzo, anche in buona fede, doveva essere restituito, mentre la banca perdeva l’ipoteca da chiunque iscritta sul bene donato.

E’ pur vero, tuttavia, che si poteva rinunciare alla restituzione del bene donato contro qualsiasi terzo acquirente.

L’annosa vicenda della stabilità delle provenienze donative trovava già, quindi, una soluzione nella rinuncia preventiva alla azione di restituzione (prima dello spirare del termine ventennale di cui all’art. 563 e durante la vita del donante).

(A favore di tale possibilità, il Tribunale di Torino con Decreto n° 2298 del 26 settembre 2014) .

Tale rinuncia alla azione di restituzione prima della morte del donante, a differenza di quella alla riduzione, non era espressamente vietata dal legislatore e non era da considerarsi patto successorio.

Questo regime era già stato eroso dal d. lgs. 35/2005, convertito in legge 180/2005, secondo il quale l’azione di restituzione del bene donato non era più esperibile trascorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione nei registri immobiliari.

Secondo quanto previsto fino alla data odierna, dunque, il  legittimario poteva prima di tutto chiedere la restituzione del bene donato, allorquando non fosse possibile escutere i beni del donatario, e, in caso d’incapienza, agire in restituzione contro i successivi acquirenti del bene donato.

Trascorsi vent’anni il bene acquistato dal donatario diventava sicuro e non poteva più essere restituito.

Quindi, per i legittimari ex art. 536 prima c’era l’aziona di riduzione, poi l’azione di restituzione e infine l’azione di restituzione contro gli aventi causa del donatario.

Il donante, tuttavia, poteva trascrivere nei registri immobiliari l’opposizione alla donazione, in virtù della quale non poteva più sentirsi eccepire il trascorso del ventennio.

Era comunque pacifico in dottrina e giurisprudenza che la restituzione, tanto contro i donatari quanto contro i terzi aventi causa dai donatari, fosse esclusa nel caso di liberalità non donative e donazioni indirette .

Oggi con la nuova legge di bilancio 2024, nel rispetto degli obiettivi già prefissati dal legislatore del 2005 (L. 80/2005), e nell’ottica di un diritto comunitario ove prevale la libertà di autodeterminarsi piuttosto che l’interesse della tutela dei legittimari, è prevalsa l’esigenza di abolire un inutile intralcio alla circolazione immobiliare.

Infatti, l’azione di riduzione tutela il proprietario, mentre l’azione di restituzione è un’azione reale basata sullo jus sequelae ed incide sulla regime di circolazione dei beni.

E’ prevista anche una disciplina transitoria: se la successione si è aperta prima del 1 gennaio 2023 si applicheranno le norme già vigenti qualora sia stato notificato e trascritto anteriormente al 2024 o entro il 30 giugno 2024 un atto di opposizione alla donazione, altrimenti anche per le donazioni anteriori al 31 dicembre 2023 si applicheranno le norme nuove che impediscono l’esperimento, da parte del legittimario, dell’azione di restituzione delle donazioni da terzi aventi causa del donatario.