Durante il corso della vita un soggetto può decidere di arricchire un altro attribuendogli un diritto ovvero assumendo nei suoi confronti un obbligo.
L’Ordinamento giuridico fornisce gli strumenti necessari per realizzare questa operazione mediante l’istituto della donazione.
Lo Studio Legale avvocato Roberto Campagnolo, esperto in diritto successorio, è competente nel fornire consulenza legale in caso si prospetti una futura donazione.
La disposizione patrimoniale è, nella donazione, caratterizzata dall’immediato ed attuale depauperamento del disponente con l’intento d’arricchire la sfera patrimoniale del beneficiario.
La donazione, nel nostro Ordinamento, è circondata da cautele, prima fra tutte la forma dell’atto pubblico, a sottolineare la ponderazione e l’attenzione che deve connotare la donazione non di modico valore.
Il particolare formalismo serve anche a consentire una verifica imparziale, da parte del notaio e dei testimoni, dell’effettiva volontà del donante. La forma solenne dell’atto non è richiesta ove lo spirito di liberalità ed il depauperamento siano attenuati. Si tratta delle donazioni di modico valore e delle c.d. donazioni indirette ovvero liberalità non donative. La legge prevede che per la donazione di modico valore (ciò che si fa abitualmente in occasione di compleanni, festività e ricorrenze, con piccole somme di denaro o di beni mobili di valore limitato) non siano necessarie particolari forme, dunque il regalo può avvenire con la semplice consegna materiale del denaro. Per stabilire quando si tratti di “modico valore” la legge applica un concetto elastico, basato sulle condizioni patrimoniali del donante. Lo Studio Legale avvocato Roberto Campagnolo, esperto in diritto successorio, può validamente essere d’aiuto nell’individuare quando la donazione sia o meno di modico valore. Le liberalità indirette sono invece regolamentate dall’art. 809, C.c., il quale stabilisce che “Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari…”, e cfr. anche Cassazione n. 23036 del 28 luglio 2023. Le donazioni indirette sono caratterizzate dall’utilizzo di uno schema negoziale tipico per conseguire l’arricchimento del donatario. ”…nel negotium mixtum cum donatione, la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato, viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell’arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare u n a donazione indiretta…”. (Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 10614 del 23 maggio2016). Secondo la Suprema Corte (Ordinanza n. 23036 del 2023), la rinuncia all’azione di riduzione, da parte d’un legittimario pretermesso, si configura come donazione indiretta. Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, a mezzo banca, non rientra, invece, tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, per cui occorre la forma solenne dell’atto pubblico. E’ quanto stabilito dalle Sezioni Unite civili nella sentenza 18725/17. Le Sezioni Unite sono ritornate sul rapporto fra contratto tipico di donazione (art. 769 c.c.) e liberalità indirette ovvero liberalità atipiche ( art. 809) c.c. Come già ricordato, per le donazioni tipiche è prevista la forma solenne, mentre per quelle atipiche, così come per le donazioni di modico valore, tale forma non è richiesta. Le liberalità non donative, invece, si possono ottenere con atti diversi dal contratto, con contratti a favore di terzo, con la combinazione di più schemi negoziali., tutti schemi contrattuali di cui lo studio legale avvocato Roberto Campagnolo è esperto. Anche nel caso del passaggio, per spirito di liberalità, di ingenti valori patrimoniali da un soggetto ad un altro, imponendo, però, l’onere della forma solenne soltanto quando le parti abbiano optato per il contratto di donazione. Il trasferimento per spirito di liberalità, a mezzo banca, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, costituisce l’esecuzione di un atto negoziale che non è corretto inquadrare nella donazione indiretta. Si tratta di una donazione tipica ad esecuzione indiretta, in cui la banca svolge un’attività di intermediazione gestoria, e non può rifiutarsi di eseguire l’ordine richiesto, sussistendo un rapporto contrattuale che la vincola al delegante, a differenza di quanto avviene nella delegazione, in cui il delegato, benchè debitore del delegante, può non accettare l’incarico. I trasferimenti gratuiti effettuati senza l’intervento del notaio, con un semplice bonifico bancario o una modifica nell’intestazione del conto titoli o di fondi di investimento non sono validi, e la nullità potrebbe essere fatta valere, oltre che dal donante stesso, anche dai suoi eredi, o dagli eventuali creditori. Lo studio legale avvocato Roberto Campagnolo, oltre che esperto in materia successoria è altresì competente in diritto bancario, e può fornire consulenza qualora la donazione rientri in questo particolare ambito. Quando la donazione è regolare sotto il profilo della forma è necessario l’accordo di entrambe le parti per revocarla. A questo principio generale fanno eccezione i casi di estrema gravità, per disposizione dell’autorità giudiziaria, per ingratitudine (quando il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante e dei suoi congiunti) e per sopravvenienza di figli. La donazione senza i requisiti di forma è nulla; invece in caso di donazione formalmente valida il rischio di impugnazione mortis causa è limitato all’ipotesi di lesione della quota di legittima.anche in caso di donazione mortis causa lo studio legale avvocato Roberto Campagnolo esperto in diritto successorio può fornire valida consulenza.
Avv. Roberto Campagnolo
Gennaio 2025
