La donazione è definita dall’articolo 769 cod. civ. come «il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione».
La donazione è un contratto a titolo gratuito, consensuale e formale.
Lo studio dell’avvocato Roberto Campagnolo, esperto in diritto delle successioni, può offrire consulenza qualora s’intenda fare (o si debba ricevere) una donazione.
Si tratta di un contratto il quale, per la sua particolarità, è collocato accanto all’istituto del testamento, tanto che può essere considerato, nella sistematica del nostro Codice, vera chiave di volta, e cerniera tra gli altri contratti ed i negozi giuridici unilaterali.
Essa è dunque un contratto, e non disposizione unilaterale, e prevede lo spirito di liberalità del donante, e l’arricchimento del donatario, cui è chiesto di accettare la disposizione a suo favore, cosicché solo con l’accettazione si perfeziona il negozio. Essendo un contratto, vi è necessità dell’accordo fra le parti: la donazione si conclude nel momento in cui il donante ha conoscenza dell’accettazione del donatario. Trattasi di una peculiarità del nostro Codice: la donazione va accettata, anche se, fino al perfezionamento di tale contratto, la donazione può essere sempre revocata. Ulteriore requisito del contratto riguarda la forma: la donazione deve essere stipulata per atto pubblico a pena di nullità, alla presenza di due testimoni. Tale forma, tuttavia, non è richiesta per le donazioni di modico valore che hanno per oggetto beni mobili. Lo studio legale dell’avvocato Roberto Campagnolo, esperto in dritto delle successioni, può validamente offrire supporto legale nel caso di donazione per atto pubblico, e chiarire ogni dubbio, ed offrire consulenza, nel caso di donazione di modico valore, soprattutto nel discernere se la fattispecie rientra in quest’ultimo caso. Trattandosi di un contratto, di cui ricalca la disciplina privatistica, è essenziale per la validità della donazione che il donante sia pienamente capace di disporre dei propri beni, essendo incapaci legalmente di disporre i minori, gli interdetti (per i quali, tuttavia, si apre la tutela), gli inabilitati (i quali devono, per poter accettare, essere assistiti da un curatore) Per quanto riguarda l’incapacità naturale, la donazione di chi, al momento dell’atto, si dimostri essere stato incapace d’intendere e di volere, è solamente annullabile. L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla stipula, dal donante, dai suoi eredi o aventi causa. Infine, dottrina e giurisprudenza ammettono la capacità di donare delle persone giuridiche private, qualora non vi siano limitazioni negli atti costitutivi o negli statuti. È discussa, invece, la capacità di donare delle società commerciali, essendo incompatibile con lo scopo di lucro. Per quanto riguarda l’incapacità a ricevere del donatario, l’unica previsione è quella dell’art. 779, il quale statuisce che è nulla la donazione a favore del tutore del donante, prima dell’approvazione del rendiconto. E’ invece pienamente valida la donazione fatta a favore di nascituri, sia concepiti che non concepiti, purché figli di persona vivente al tempo della donazione. Lo studio legale avvocato Roberto campagnolo, esperto in diritto delle successioni, può trattare anche i casi in cui un soggetto sia incapace. E’ nullo il mandato a donare (art. 778 c.c.), con cui un terzo verrebbe incaricato di designare la persona del donatario ovvero l’oggetto della donazione, salvo che la persona o l’oggetto siano scelti dal terzo fra una rosa di candidati indicati dal donante. Essendo un contratto, deve essere presente l’elemento soggettivo dell’ animus donandi, ed altresì l’elemento oggettivo costituito dall’ incremento patrimoniale del donatario con corrispettivo depauperamento del donante (decremento patrimoniale), con che il sinallagma risulta completo. Il contratto di donazione comporta una definitiva acquisizione al patrimonio del beneficiario del bene, il quale sarà libero di disporne come meglio desidera. Il donante perderà definitivamente controllo sul bene. La donazione può avere ad oggetto tutti i beni presenti nel patrimonio del donante. Non è ammessa, invece, la donazione di beni futuri, ex art. 771 cod. civ. Oltre alla proprietà, la donazione possa avere ad oggetto la costituzione di un diritto reale di godimento a favore di altri, come ad esempio: superficie, usufrutto, uso, abitazione e servitù. La donazione è un contratto ad effetti in cui con il semplice consenso si trasferiscono la proprietà, altro diritto reale o di credito o si costituiscono diritti reali di godimento su cosa altrui. Tuttavia, qualora si perfezioni con l’assunzione di un obbligo, il quale si concretizzi in prestazioni di dare, non dare e facere, essa ha natura di contratto ad effetti obbligatori. Lo studio dell’avvocato Roberto Campagnolo, esperto in diritto delle successioni, può validamente esaminare nello specifico il contratto di donazione che intendete stipulare, fornendo la necessaria consulenza. Per quanto riguarda la forma, la donazione è negozio solenne che prevede l’atto pubblico per il suo perfezionamento. La ratio del requisito della forma solenne sta nella necessità di sottolineare l’importanza economica dell’atto, tale da richiedere ponderatezza e riflessione. La presenza di due testimoni assicura validità ed efficacia anche nei confronti di terzi, i quali potrebbero essere pregiudicati, nei loro interessi sul bene, dall’atto. La forma solenne accomuna la donazione al testamento notarile. L’accettazione del beneficiario è una particolare innovazione del Codice, rispetto a quanto previsto da altri Ordinamenti. L’accettazione si perfezionerà allorquando la volontà, espressa dal donatario nell’atto stesso, ovvero inserita in atto pubblico posteriore, sarà notificata al donante, con che le rispettive dichiarazioni diventino irrevocabili. La forma pubblica non è invece richiesta per donazioni di modico valore. Non si ritiene infatti che sia necessaria riflessione e ponderatezza, né che vengano sostenuti gli alti costi dell’atto pubblico. La donazione si perfezionerà, come un qualsiasi contratto reale, con la traditio del bene. Il Codice non indica, tuttavia, alcun criterio per individuare un valore economico, il quale deve comunque essere sempre espresso, che rappresenti un discrimine per giustificare il ricorso o meno alla forma solenne dell’atto pubblico. In caso di disaccordo sul punto, sarà dunque il prudente apprezzamento del Giudice che terrà conto del singolo caso, valutando il valore del bene in sé considerato, nonché le possibilità economiche del donante. Lo studio legale dell’avvocato Roberto campagnolo, esperto in diritto delle successioni, può offrire consulenza in merito ai criteri necessari a definire l valore economico dei beni. Sotto il profilo della causa della donazione, essa non consiste né nell’arricchimento, né nello spirito di liberalità; essa tuttavia si distingue nettamente dalla causa delle obbligazioni naturali (causa solvendi e non donandi). Molto interessante risulta invero la tesi del Balbi, che qui sposiamo ( BALBI G., Saggio sulla donazione, 1942, Torino; BALBI, La donazione, in Tratt. dir. civ., Grosso, Santoro, Passarelli, 1964, Milano): ” nel rapporto tra donazione, liberalità e gratuità, il negozio gratuito costituisce il genere, la liberalità una specie e la donazione la principale liberalità”. Sulla definizione di liberalità, poi, la dottrina è concorde nell’individuarla nell’incoercibilità: è dunque estranea qualsiasi idea di adempimento di un dovere, anche morale, come nel caso dell’obbligazione naturale. Allo spirito di liberalità si accompagna il decremento del patrimonio del donante. Riguardo all’assunzione di un’obbligazione, l’accollo rientra nello schema della donazione, poiché il terzo assume l’obbligazione del debitore nei confronti del quale si obbliga ad adempiere, in modo tale che il donante si obblighi nei confronti del donatario ad assumere una sua obbligazione. Tra le liberalità che non costituiscono donazione possiamo ricordare le prestazioni di facere, che non sono certamente causa di un impoverimento del soggetto erogante in senso stretto, e che purtuttavia richiedono spesso impegno, anche se non strettamente economico, il che le fa rientrare nella più ampia categoria degli atti di liberalità. Fra gli atti di liberalità rientrano anche i rapporti di cortesia, i quali non soggiacciono ad alcun vincolo. Il problema della causa della donazione è annoso, ed oscilla fra il far prevalere ora il requisito soggettivo (l’animus donandi), ora il requisito oggettivo (l’arricchimento del donatario), ovvero addirittura la sua a – causalità, che meriterebbe l’espunzione dell’istituto dalla categoria dei contratti. La causa deve allora essere ritrovata nel sinallagma: attribuzione spontanea in mancanza di un corrispettivo, interesse (culturale, affettivo, sociale etc…), arricchimento del donatario, ed in tal solo caso si riscontra la patrimonialità, la quale è requisito fondante dei contratti ( art. 1321 c.c.).Il motivo, vieppiù espresso dall’atto, rileva in caso di illiceità ed errore in fatto ed in diritto, e s’intreccia a sua volta con la causa, allorché determini esclusivamente la volontà donativa .
Lo studio legale avvocato Roberto campagnolo è espero in contrattualistica non meno che in diritto privato e delle successioni, e può coaudiuvarvi nella scelta dello schema formal – contrattualistico più adatto alla disciplina della donazione. In definitiva, la donazione costituisce uno spartiacque tra contratti e negozi a titolo gratuito, da un lato, testamento e negozi unilaterali, dall’altro. Se si eccettua la problematicità della causa, lo schema del negozio è tipicamente contrattualistico, e si deve rinvenire nel sinallagma depauperamento del donante – arricchimento del donatario. Su tutto, poi, fa fede, imperativamente, l’animus donandi.
Prof. avv. Roberto Campagnolo
