Articolo di Roberto Campagnolo, avvocato, patrocinante in Cassazione
L’emergenza sanitaria da pandemia rientra tra quegli eventi improvvisi ed imprevedibili che richiedano un intervento di tipo immediato e straordinario. Proprio per tale motivo, a fronte del primario bene della salute, costituzionalmente garantito all’articolo 32 della nostra Carta come fondamentale diritto dell’individuo e preminente interesse della collettività, le libertà del singolo possono essere compresse o limitate. La Costituzione pone infatti quale suo fondamento la persona umana. Il diritto alla salute è centro d’interesse per la comunità dei cittadini, senza il quale nessun altro diritto può essere espresso.
Dunque, a motivo della tutela del bene – salute, tutte le altre facoltà, privilegi o diritti del singolo subiscono una modificazione, la quale rileva sia nel mondo del diritto che in campo economico. Trattasi, in buona sostanza, del cosiddetto “factum principis”, ossia di ordini o divieti posti dall’Autorità amministrativa o dal legislatore dettati da interessi generali. Sotto il profilo della salute del singolo, i principali divieti riguardano: il divieto di assembramenti, le eventuali limitazioni alla circolazione, l’obbligo d’indossare la mascherina protettiva e di rispettare le fondamentali norme igieniche e il distanziamento sociale.
In periodo di lockdown, i cittadini hanno visto comprimere notevolmente la propria libertà di circolazione, ed anche interessi tutelati e protetti altresì dalla costituzione quali il lavoro ovvero il diritto all’istruzione sono stati largamente limitati per fronteggiare la pandemia. Sul piano più strettamente economico, a essere danneggiate dalla pandemia sono state soprattutto le imprese, per via della riduzione del personale e delle crescenti difficoltà nel mantenere in vita i rapporti finanziari.
Dal punto di vista del negozio giuridico, dunque, dobbiamo considerare che l’alea contrattuale si è largamente espansa per via di cause imprevedibili. Le misure governative di contenimento del virus, adottate con d.p.c.m., hanno impattato in maniera così degna di nota sul piano economico, da rilevare quale impossibilità della prestazione ovvero eccessiva onerosità sopravvenuta, e quindi da essere causa di non – imputabilità del debitore. Nei casi di forza maggiore, quale sembra essere la pandemia, la giurisprudenza applica infatti i principi relativi all’impossibilità della prestazione, con conseguente sospensione ovvero risoluzione di quei rapporti contrattuali i quali siano stati toccati dall’emergenza epidemica. Il rischio di eventi non imputabili che impediscano l’attuazione del rapporto, come nel caso della pandemia, è poi ripartito fra debitore e creditore, a seconda che si tratti di eventi i quali influiscano sulla prestazione del debitore, ovvero sulla cooperazione del creditore.
A fronte della difficoltà del debitore ad adempiere, allora, sta la necessaria cooperazione del creditore, purché non si tratti di ostacoli superabili con la usuale diligenza. In definitiva, deve sussistere una presunzione iuris et de jure che l’inadempimento non sia imputabile al debitore, anche se questo inadempimento è temporaneo. Nel caso d’impossibilità temporanea, tuttavia, come nel caso d’impossibilità per inadempimento, una volta cessata l’emergenza questo inadempimento potrà essere sempre fatto valere. Orbene, tra le cause invocabili al fine dell’esimente consistente nell’impossibilità della prestazione, per causa non imputabile al debitore, e dunque stante la sussistenza tanto dell’elemento oggettivo quanto dell’elemento soggettivo, stanno i provvedimenti emanati dal Governo, e quindi dall’Autorità centrale.
L’eccessiva onerosità sopravvenuta, invece, per cause che rendano troppo onerosa la prestazione, come nel caso delle crescenti difficoltà che la pandemia pone agli operatori economici, consente, secondo le previsioni del nostro Codice Civile, la risoluzione del contratto, ovvero la riduzione della prestazione. Un caso molto frequente che si verifica in tempo di pandemia consiste nella responsabilità delle case produttrici di guanti o mascherine, ovvero di gel disinfettante, che offrano tali presidi medici a condizioni inique, ovvero palesemente disattendendo l’interesse dei consumatori, ad esempio contingentando le scorte.
Secondo l’azione generale di rescissione per lesione, ai sensi dell’art. 1448 c.c., in base alla quale se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la prestazione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, della quale l’altra abbia approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può chiedere la rescissione del contratto per lesione. L’azione di rescissione per lesione è il principale strumento di giustizia idoneo per i contratti al tempo della pandemia. In una situazione di costante pericolo per l’infezione virale, i contratti per l’acquisto di dispositivi medici ovvero farmaci e vaccini necessari per la lotta al Covid – 19 presentano non solamente una maggiore alea sotto il profilo del rischio, bensì, essendo stati conclusi in una situazione di pericolo di danno grave alla persona, si prestano maggiormente ad azioni rescissorie e risarcitorie, trattandosi di materia sensibile.
Un rimedio che deve entrare stabilmente a far parte del corredo del giurista che si accinge ad esaminare i profili di responsabilità, questa volta extracontrattuale da illecito, è la responsabilità oggettiva. Tradizionalmente, tale responsabilità dovrebbe derivare da attività lecite le quali, per l’elevato rischio che esse comportano, sono consentite, e tuttavia danno luogo ad obbligo di risarcimento per i danni che da esse derivano. Come già detto, situazioni di pandemia generalizzata operano sull’incidenza del profilo del rischio, incrementandolo. La responsabilità per fatto illecito in emergenza sanitaria non può essere esclusa invocando il caso fortuito o lo stato di necessità. Se così fosse, il danno graverebbe interamente sugli operatori – ad esempio su quelli socio – sanitari, e ciò comporterebbe una palese ingiustizia. Invece, anche le case farmaceutiche produttrici di dispositivi medici, farmaci e vaccini ne devono rispondere in assenza di colpa e senza che esse possano invocare il caso fortuito o di forza maggiore. Anche lo stato di necessità può bensì bilanciare il profilo di responsabilità, ma non può escluderlo completamente. Al tempo stesso, gli operatori socio – sanitari possono rispondere anche senza che possano invocare l’eccezionalità della pandemia dei ritardi, inadempimento od omissioni relativi al loro mandato. Le epidemie, infatti, creano situazioni pericolose che facilmente, se non adeguatamente controllate, possono portare a conseguenze disastrose.
L’esigenza di assicurare tutela risarcitoria alle vittime della pandemia è un problema sociale che va risolto innalzando il livello di responsabilità, sia individuale che collettiva. Sotto il profilo contrattuale, invece, è senz’altro percorribile la strada della rinegoziazione. Particolare attenzione, infine, deve essere fatta ai presidi e dispositivi medici in fase di emergenza epidemica. In caso di compravendita di un presidio medico contro il Covid – 19 che si riveli inidoneo, è possibile ottenere garanzie per vizi da fare valere in sede giudiziaria. Chiaramente vengono in evidenza sia difetti di fabbricazione e di produzione, sia mancanza delle qualità che i presidi medico – chirurgici devono avere per essere efficaci. In tempi di pandemia è estremamente importante che i tali presidi siano sicuri. Infatti, il bene primario che deve essere posto in tutta evidenza è quello della salute e della sicurezza per i pazienti e per la comunità dei cittadini.
Qualora si verifichi uno di tali casi, l’operatore sanitario il quale abbia riscontrato il difetto ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto secondo i principi generali, con conseguente restituzione della cosa acquistata, essendo vieppiù ininfluente la restituzione del prezzo. In buona sostanza, il diritto privato ai tempi del Covid – 19 è sicuramente applicabile, in quanto il nostro Codice Civile è estremamente duttile ed elastico, e facilmente trasponibile anche per regolamentare situazioni emergenziali come questa che stiamo vivendo.
Tuttavia, proprio perché ci troviamo difronte ad una pandemia, i consueti istituti giuridici devono essere applicati con un particolare rigore, accentuando ed ampliano i profili della responsabilità e della colpa per eventuali negligenze, ed avendo come guida – norma cardine il diritto alla salute ai sensi dell’ art. 32 della nostra Costituzione.




